Accesso civico generalizzato
Il D.Lgs. n.97/16 ha apportato alcuni correttivi al D.Lgs. n.33/13 denominato “decreto trasparenza”, individuando un regime di accesso diverso e più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013.
Il nuovo ordinamento giuridico prevede ben tre diverse modalità di accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti della Pubblica Amministrazione:
a) L’accesso ai documenti previsto dall’art. 22 e ss. della legge 241/90 nell’ambito dei procedimenti amministrativi è consentito ai soli “interessati”;
b) L’accesso civico ai dati/informazioni/documenti concernente l’organizzazione e l’attività delle PP.AA. per i quali le Amministrazioni hanno precisi obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;
c) L’accesso civico cd. generalizzato, corrispondente all’accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. consentito a chiunque, senza obbligo di motivazione, per il quale l’Amministrazione avrà l’obbligo di rispondere entro il termine di 30gg. dalla richiesta.
La legge n.241/90 e s.m.i. non viene abrogata, né modificata e quindi permane la possibilità di esercitare il precedente diritto di accesso, ora denominato "documentale", nelle forme e nei modi prescritti da questa legge.
Le esclusioni al nuovo diritto di accesso sono espressamente previste dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 97/2016 ed il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza deve essere adottato entro 30gg. dalla data della richiesta.
Il provvedimento di rigetto assunto mediante determinazione dirigenziale può essere parziale (limitazione e differimento) o totale (rifiuto) analogamente a quanto accade per l'accesso "documentale" (legge n.241/90).
In merito alla tutela amministrativa e giurisdizionale è prevista la possibilità di riesame davanti al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la scheda informativa.