Contributo di soggiorno

Descrizione del servizio

Il Contributo di soggiorno è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010, in conformità all’art. 14, comma 16, lettera e), del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La sua disciplina è contenuta nel “Regolamento sul Contributo di soggiorno di Roma Capitale” approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22 dicembre 2010. A seguito degli interventi legislativi apportati in materia di Contributo di soggiorno, il Regolamento è stato oggetto di modifiche e revisioni da parte dell’Assemblea Capitolina.

Il Contributo di soggiorno è una entrata di natura tributaria e, pertanto, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi e le altre norme statali e comunali vigenti in materia.

Presupposto del Contributo è il pernottamento di persone (non residenti nel territorio di Roma Capitale) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve, situati nel territorio di Roma Capitale.

Soggetto passivo del Contributo di soggiorno è chi (non residente) pernotta nelle strutture sopra indicate, situate nel territorio di Roma Capitale.

Il Contributo di soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti indicati nella Tabella, Allegato A, del Regolamento vigente nell’anno di riferimento, fermi restando i casi di esenzione dal pagamento del Contributo previsti dal Regolamento vigente.

Responsabili del pagamento del Contributo di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

A carico dei Responsabili del pagamento, il Regolamento prevede obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza; di comunicazione e dichiarazione; di riscossione e versamento.

Il versamento del Contributo di soggiorno deve essere effettuato a Roma Capitale entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

Negli allegati è disponibile la normativa regolamentare di riferimento e la Risoluzione n. 64/E Agenzia Entrate con i codici tributo per il pagamento del contributo di soggiorno con il modello F24.

 

ATTENZIONE: negli allegati è presente il D.M. del 29 aprile 2022 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale del contributo di soggiorno le relative istruzioni per la compilazione.

Il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni annuali del 2020 e del 2021 da presentare entro il 30 settembre 2022, come stabilito dall’art. 3, comma 6, del D.L. n. 73/2022 (termine prima fissato al 30 giugno 2022).

Si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell'imposta/contributo di soggiorno,  pubblicate il 19 settembre 2022, ha precisato che, trattandosi del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto.

Al di fuori di tale caso, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.

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