Commercio al dettaglio in sede fissa

Vendite straordinarie

Vendite di liquidazione

Attività finalizzata a consentire agli esercenti attività commerciali di smaltire in breve tempo le merci poste in vendita a seguito di:

  • cessazione
  • cessione d’azienda
  • trasformazione e/o rinnovo.

 

Le vendite di liquidazione possono essere svolte per un massimo di 6 settimane.

 

Destinatari del servizio

Persona interessata (legale rappresentante in caso di società) purché maggiorenne, o tramite delegato.

 

Documentazione

Comunicazione da presentare almeno venti giorni prima della data di inizio:

a) per la cessazione: aver effettuato comunicazione di cessazione;

b) per la cessione d’azienda: aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;

c) per la trasformazione/rinnovo: aver presentato S.C.I.A. per inizio lavori per opere edilizie ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50% degli arredi.

 

Le vendite di liquidazione per trasformazione, manutenzione o rinnovo delle attrezzature sono vietate nel mese di dicembre e nei trenta giorni che precedono i saldi.

Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato. Le asserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.

 

Costo del servizio

€ 20,00 per rimborso spese istruttoria.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

  • bonifico bancario intestato alla Tesoreria Roma Capitale – Banca Unicredit Spa – Municipio (I ,II, III, etc.). codice IBAN: IT69P0200805117000400017084
  • pagamento presso la struttura.
  • i Servizi di pagamento on line (Utenti identificati e non) e di riscossione reversali, rinvenibili nel Portale di Roma Capitale.

 

Vendita di fine stagione (saldi)

Consente agli esercenti di attività commerciali di porre in vendita a prezzi scontati prodotti di carattere stagionale o di moda.

 

I termini "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.

Vendite di fine stagione e saldi si effettuano a partire dalla data del 5 gennaio, per sei settimane consecutive per la stagione invernale, dal primo sabato di luglio, per sei settimane consecutive per la stagione estiva.

Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo.

Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

Le asserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.

Documentazione

Non è necessaria alcuna comunicazione.

 

Vendita promozionale

Consente agli esercenti di attività commerciali la vendita di tutta o parte della merce, a condizioni favorevoli, da svolgersi in uno o più periodi, nell’intero arco dell’anno.

 

Destinatari del servizio

Persona interessata (legale rappresentante in caso di società) purché maggiorenne, o tramite delegato.

 

Documentazione

Comunicazione da presentare almeno quindici giorni prima, della data di inizio. L'obbligo di comunicazione non sussiste in caso di vendite promozionali di generi alimentari.

E' vietato effettuare vendite promozionali per merci dei settori abbigliamento, calzature, tessile, pelletteria, pellicceria e biancheria, nei trenta giorni che precedono i saldi e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.

Per i medesimi settori, inoltre, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, è vietato effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.

Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato. Le asserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.

 

La Regione disciplina le modalità di svolgimento i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione (saldi).

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