Prezzi massimi di cessione alloggi

Descrizione del Servizio

La Legge 22 ottobre 1971, n. 865, cosiddetta "legge di riforma della casa", al fine di agevolare l'edificazione di alloggi popolari in regime di Edilizia Residenziale Pubblica, prevede una serie di prescrizioni alle quali, imprese e cooperative, devono conformarsi nella realizzazione e gestione degli interventi costruttivi, da valere attraverso la stipula di apposita Convenzione con l'Ente locale, volta a disciplinare, oltre al pagamento del costo di acquisizione e di urbanizzazione delle aree, anche i criteri per la determinazione del Prezzo di Cessione degli alloggi.
Il Prezzo di Cessione degli alloggi, determinato secondo i criteri previsti dalla Convenzione, costituisce il corrispettivo massimo che il cessionario/concessionario o suoi aventi causa, potrà praticare nel trasferimento dell'alloggio, e sue pertinenze, al primo destinatario ed, in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18135/2015), quello che potrà essere praticato a successivi acquirenti (salvo istanza di affrancazione dal suddetto vincolo).

Il Corrispettivo massimo di cessione di ogni singolo alloggio, e sue pertinenze, è indicato, relativamente a ciascun intervento costruttivo, nella Tabella riepilogativa predisposta dal cessionario/concessionario, ai sensi di quanto disciplinato dalla Convenzione, ed approvata dall'Amministrazione competente.

Il Corrispettivo massimo di cessione è soggetto ad aggiornamenti, secondo i criteri ed i parametri stabiliti dalle singole Convenzioni per la cessione/concessione del diritto di proprietà/superficie dell'area su cui insiste l'intervento costruttivo.

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Data ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2018

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