Procedimento di S.C.I.A. unica e S.C.I.A. condizionata per l’esercizio di attività ricettive

Ai sensi dell’art. 19 e 19 bis, comma 2 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., i procedimenti di nuova attivazione di attività ricettive o modifica di esercizi già esistenti sono soggetti al regime amministrativo di SCIA Unica (cfr. Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 di modifica della L. n. 241/1990) da presentare telematicamente allo Sportello Unico Attività Ricettive-S.U.A.R. unitamente alle altre SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione, attestazioni, asseverazioni, elaborati tecnici e notifiche necessarie al procedimento.

L'inizio della nuova attivazione o della modifica oggetto della SCIA Unica decorre a far data dalla presentazione della stessa al S.U.A.R.. Quest’ultimo ha il dovere, però, di trasmettere immediatamente la SCIA Unica e la allegata documentazione alle Amministrazioni che, per quanto di loro competenza, dovranno svolgere il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività ricettiva e presentare, almeno n. 5 giorni prima della scadenza del termine di n. 60 giorni decorrenti dalla presentazione della SCIA (art. 19, comma 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.), eventuali proposte motivate per l'adozione, da parte del S.U.A.R., dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione.

Nel caso in cui i procedimenti di nuova attivazione di attività ricettive o modifica di esercizi già esistenti siano subordinati all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni si applicherà il regime amministrativo di SCIA Condizionata ex art. 19 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. In questo caso, il privato interessato dovrà presentare al S.U.A.R., contestualmente alla SCIA, l’istanza di rilascio delle necessarie autorizzazioni, a seguito della quale è emessa ricevuta ai sensi del precedente articolo 18 bis.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. decorre dalla data di presentazione dell'istanza, mentre l'inizio della nuova attivazione o della modifica oggetto della SCIA resta subordinato al rilascio degli atti necessari di cui il S.U.A.R. darà comunicazione all'interessato.

 

 

Atti, Documenti e Modulistica da allegare all'istanza di parte

La SCIA Unica, oltre alle generalità del titolare della struttura, ai dati relativi all’impresa eventualmente rappresentata, all’ubicazione, alla capacità ricettiva dell’esercizio e ai periodi di apertura,  deve presentare a corredo una serie di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione, attestazioni, asseverazioni, elaborati tecnici e notifiche comprovanti la sussistenza dei requisiti e presupposti individuati come necessari dai Regolamenti Regionali di disciplina, rispettivamente, delle attività ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aria aperta (R.R. nn. 17, 8 e 18 del 2008 e ss.mm.ii.) ai fini del corretto esercizio dell’attività.

Nel caso di SCIA Condizionata, come già anticipato, il privato interessato presenterà anche l’istanza per il rilascio degli atti di assenso necessari.

Poteri Sostitutivi

Modalità reperimento informazioni relative al procedimento in corso

Il privato interessato potrà ricevere le informazioni relative al procedimento in corso presso la U.O. S.U.A.R. e dal competente Responsabile del Procedimento.

 

Termine

Da n. 30 e fino a n. 180 giorni nei casi di particolare complessità del procedimento inerente l’acquisizione di assensi comunque denominati e/o pareri da parte di altri uffici o Amministrazioni.

 

Provvedimento finale

La SCIA Unica è una dichiarazione da parte del privato che diviene ex lege titolo legittimante le nuove attivazioni o la modifica di attività ricettive già esistenti, in caso di mancato esercizio del potere inibitorio da parte del S.U.A.R., laddove sia stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti necessari. In tal caso, il S.U.A.R. procede all’adozione di:                                  

a) provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro il termine di n. 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
Decorso il termine per l'adozione dei detti provvedimenti, il S.U.A.R.può adottarli comunque in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

b) qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, di atti motivati di invito al privato a provvedere con la prescrizione delle misure necessarie e la fissazione di un termine non inferiore a n. 30 giorni per l'adozione di queste ultime. Con gli stessi atti motivati, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, il S.U.A.R.dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il termine assegnato dal S.U.A.R., l'attività si intende vietata;

 

Stesso discorso va fatto per la SCIA Condizionata che diviene titolo legittimante ex lege a seguito del rilascio dei necessari atti di assenso, comunque denominati o di pareri di altri uffici o Amministrazioni in esito all’emissione del provvedimento di chiusura della conferenza dei servizi convocata allo scopo, oltre che in assenza di mancato esercizio del potere inibitorio da parte del S.U.A.R.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

La SCIA Unica e la SCIA Condizionata non costituiscono provvedimento amministrativo tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Nei confronti dei provvedimenti emessi nell’esercizio del potere inibitorio da parte del S.U.A.R., così come del provvedimento di chiusura della conferenza dei servizi convocata per il rilascio dei necessari atti di assenso, può essere presentato ricorso al TAR entro n. 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n. 120 giorni.

 

Link di accesso al servizio on line

Portale Roma Capitale - sezione link dedicato al S.U.A.R.
 

 

Modalità effettuazione dei pagamenti

Accreditamento al portale di Roma Capitale e pagamento on line diritti istruttoria
 

Poteri sostitutivi

Gli indirizzi per l'attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia sono disponibili nella apposita sezione del portale di Roma Capitale.

 

Risultati indagine di customer satisfaction

I dati saranno pubblicati non appena disponibili.

 

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