Commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione

Sommario
  1. Descrizione del servizio
  2. Informativa sulla Privacy

Descrizione del servizio

Per commercio sulle aree pubbliche s’intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d’alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs 114/98; L.R 33/99). 

Facendo seguito a quanto disposto dal decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione alla direttiva 2006/123/CE  relativa ai "servizi nel mercato interno"  cd. Bolkestein) Roma Capitale ha approvato, con Deliberazione  A.C. n. 30 del 1 giugno 2017 il  "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”, successivamente modificato e ripubblicato integralmente con Deliberazione A.C. n. 29 del 28 marzo 2018.

 

Secondo quanto disposto dall’art. 28 del già citato  D Lgs 114/98, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione;

- in forma itinerante.

 

Ai sensi dell’art. 4 della deliberazione n. 29/2018 i posteggi  dati in concessione si distinguono in:

 

a. posteggi in mercati coperti o plateatici attrezzati, cosiddetti mercati in sede propria;       

b. posteggi in mercati su strada, cosiddetti mercati in sede impropria; 

c. posteggi nei mercati saltuari;

d. posteggi di specifiche rotazioni;

e. posteggi nelle fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;  

f. posteggi isolati fuori mercato.

 

Le autorizzazioni per l’esercizio della vendita in un posteggio dato in concessione, sia all'interno sia all’esterno di un mercato, si rilasciano mediante avviso pubblico.

I bandi predisposti da Roma Capitale sono inviati  alla Regione rispettivamente entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. La Regione Lazio pubblica il bando sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.L.) entro e non oltre i successivi trenta giorni dalle sopracitate  date.

 

Per lo svolgimento dell’attività di vendita è necessario disporre dei requisiti morali e professionali, così come stabiliti dall’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i.  In caso di vendita (e somministrazione) di prodotti alimentari è necessario altresì uno specifico requisito professionale definito dall’articolo sopra citato.

 

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