Il Dipartimento Politiche Abitative, oltre alle funzioni tipiche di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), svolge altri compiti nelle politiche di sostegno abitativo che sono: il contributo all’affitto, la morosità incolpevole e il “Buono Casa”.
L'Istituto del "Buono Casa" si inserisce nell’ambito del “Piano di intervento per il sostegno abitativo” di Roma Capitale che prevede, per il superamento dei C.A.A.T. (Centri Assistenza Alloggiativa Temporanea), l’erogazione del “Buono Casa”, previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 368/2013. Il "Buono Casa" è destinato agli attuali nuclei familiari accolti all’interno delle strutture dei centri di assistenza alloggiativa temporanea (CAAT) e gestito dal Dipartimento Politiche Abitative. Tale strumento è finalizzato a creare una forma alternativa di aiuto temporaneo e provvisorio per il pagamento dell’affitto di immobile per abitazione
Il Contributo all’Affitto è un contributo economico integrativo rilasciato da Roma Capitale e finanziato dalla Regione Lazio, per le famiglie che vivono in affitto. Il Dipartimento Politiche ha, quindi, il compito di predisporre un bando e stilare una graduatoria degli aventi diritto al contributo integrativo per la concessione di un aiuto economico al fine di agevolare il pagamento del canone di locazione di cui all’art.11 della legge n.431 del 9.12.1998.
La Morosità Incolpevole è stata pensata a seguito della recente crisi economica. Infatti, lo Stato riconosce agli inquilini morosi che non possono pagare l’affitto per cause non dipendenti dalla loro volontà, un contributo economico di sostegno abitativo. Per accedere al contributo, il conduttore moroso dovrà presentare un’apposita domanda compilando il modulo “Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” presso il Dipartimento Politiche Abitative, allegando tutta la documentazione necessaria.
Aggiornato al 07/10/2016
Pubblicato il 24/08/2016
ATTIVITA' UFFICIO:
Il Buono Casa è uno strumento introdotto dall’Amministrazione Capitolina per avviare il superamento dei cosiddetti C.A.A.T.(Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea). Non va confuso con il contributo all’affitto (L.431/99) né con il sostegno all’affitto erogato dai Municipi (D.C.C. n. 163/1997).
IL Buono Casa è rivolto alle famiglie ospitate nei C.A.A.T. (D.G.C. n. 150/2014 e D.G.C. n. 359/2015) ed alle famiglie che pur non essendo ospitate nei predetti C.A.A.T. abbiano presentato la richiesta di assistenza alloggiativa temporanea entro la data del 23/06/2015 e risultino quindi nella lista di attesa per l’inserimento nei Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (D.G.C. n. 199/2015).
I nuclei familiari inseriti nell’elenco degli ammessi al Buono Casa possono, invece, presentare su apposito modulo la “Richiesta di erogazione del Buono Casa” corredata dalla seguente documentazione: 1) contratto di locazione a canone concordato (3+2) regolarmente registrato; 2) scheda per la determinazione del canone concordato compilata alla stregua dell’Accordo Territoriale per il Comune di Roma del 3/12/2004 e firmata da locatore e locatario; 3) planimetria dell’appartamento o A.P.E. (Attestazione Prestazione Energetica); 4) modello 45 contenente l’IBAN del proprietario con copia del documento di riconoscimento dello stesso; 5) modello 45 contenente l’IBAN del conduttore dell’appartamento.
IL Buono Casa sarà erogato attraverso la corresponsione di una somma mensile, per la durata di tre anni, a copertura del canone di locazione, calcolato sulla base dell’Accordo Territoriale per il Comune di Roma del 3/12/2004, fino ad un massimo di euro 800,00, rapportato alla composizione del nucleo familiare. Inoltre sarà erogata la somma “una tantum” di euro 5.000,00, con la seguente modalità’: 1) euro 4.000,00 sono destinate al proprietario dell’immobile a titolo di deposito cauzionale; 2) euro 1.000,00 sono destinate al fruitore del Buono Casa per affrontare le prime spese.
L’erogazione del Buono Casa non è ostativa all’assegnazione di alloggio popolare e l’eventuale successiva assegnazione di alloggio di E.R.P. sarà causa di decadenza immediata dal contributo in parola.
NORMATIVA:
Deliberazioni della G.C. n°368 del 13/9/2013; Deliberazione della Giunta Capitolina 150 del 22/05/2014, Piano di Intervento per il sostegno Abitativo per il biennio 2014/2015; parziale integrazione avvenuta con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 23/06/2015 (ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n.470 del 17/12/13 e della deliberazione della Giunta Regione Lazio n.136 del 25/03/2014) e successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 359 del 29/10/2015) -
Note: al momento il Bando per il Buono Casa è chiuso.
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Informazioni, contact center telefonico:
06671073093 - 06671073092 - 06671073559 - 0667106260
Unità Organizzativa Assegnazione Alloggi e Buono casa (contatti email e telefoni)
Bertone Carlo (Funzionario amministrativo)
Aggiornato il 13/02/2017
Pubblicato il 06/09/2016
ATTIVITA' UFFICIO:
L’ufficio contributo affitto nell’ambito degli interventi di sostegno abitativo provvede alla predisposizione del bando relativo al contributo integrativo per la concessione di un aiuto economico per agevolare il pagamento del canone di locazione di cui all’art.11 della legge n.431 del 9.12.1998.
Tutte le fasi del procedimento sono le seguenti:
stesura, predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico e del relativo modulo di domanda bando
determinazione dirigenziale con cui viene approvato l’avviso pubblico e il modulo di domanda; questi ultimi vanno pubblicati e affissi all’albo pretorio online di Roma Capitale
Presentazione della domanda: va presentata entro la data di scadenza del bando tramite raccomandata A/R;
istruttoria della singola pratica: comprende una verifica della sua documentazione, nel caso in cui risulta sprovvista di alcuni requisiti essenziali la pratica risultera’ inammissibile insanabile;
Verifica anagrafica della singola pratica: viene effettuata tramite la porta applicativa del servizio telematico del Comune di Roma;
Inserimento della singola pratica: tutte le domande arrivate vanno inserite singolarmente attraverso l’ applicato predisposto dalla societa’ IBM comprendente i seguenti campi:
1) Richiedente; 2) Requisiti; 3) Documenti; 4) Contratto; 5) ISEE fsa punteggio; 6) Nucleo.
al termine dell’ immissione di tutte le domande pervenute la fase successiva di cui l’ufficio si occupa e’ l’uscita della graduatoria provvisoria ammessi divisa per posizione e per punteggioe la graduatoria provvisoria non ammessicon la motivazione di non ammissibilita’ elaborata dal sistema informatico e la contestuale predisposizione del provvedimento di approvazione della suddetta graduatoria e la pubblicazione all’albo pretorio di quest’ultima;
determinazione dirigenziale inerente la graduatoria provvisoria
pubblicazione della graduatoria provvisoria: quest’ultima va pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Roma Capitale e viene data comunicazione a tutte le circoscrizioni;
Tutti i cittadini che hanno formulato la domanda relativa alla concessione del contributo integrativo di cui all’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche dal momento in cui viene pubblicata la graduatoria provvisoria hanno un mese di tempo per formulare la domanda di opposizione utilizzando il modulo predisposto dagli uffici.
Si precisa che l’opposizione puo’ essere presentata sia da coloro che risultano inammissibili ma anche da coloro che risultano ammissibili chiedendo una rivisitazione del punteggio originario;
Dopo che sono state esaminate tutte le opposizioni presentate dai cittadini l’ultima fase e’ l’uscita della graduatoria definitiva divisa per posizione e per punteggio e l’elenco degli esclusi per ordine alfabetico. La graduatoria definitiva viene pubblicata sul sito del Comune, viene affissa all’albo pretorio e inviata a tutte le circoscrizioni in forma criptata per via della privacy ovvero vengono messi in elenco le prime tre lettere del nome e le prime tre del cognome e contestualmente viene predisposto il provvedimento di approvazione della suddetta graduatoria determinazione dirigenziale inerente la graduatoria definitiva; pubblicazione della graduatoria definitiva: quest’ultima va pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Roma Capitale e va mandata comunicazione a tutte le circoscrizioni
La fase successive e’ quella inerente al processo di liquidazione e al pagamento dei beneficiari aventi diritto e alla contestuale predisposizione del provvedimento di liquidazione dei suddetti beneficiari che risultano compresi nella graduatoria definitiva .
Risultano esclusi quei beneficiari che al momento della sottoscrizione del modulo di domanda non hanno mai presentato le coordinate bancarie;
determinazione dirigenziale inerente la liquidazione dei beneficiari aventi diritto;
allegato alla determinazione di liquidazione viene predisposto il ruolo di pagamento multi beneficiario in formato excell;
Per tutti quei beneficiari i cui bonifici di pagamento non sono andati a buon fine occorre procedere a un nuovo pagamento predisponendo un nuovo provvedimento di liquidazione, precisando che occorre fare un distinguo fra i beneficiari i cui iban non sono andati a buon finee i beneficiari cui nella domanda non risultano le coordinate bancarie o postali;
La richiesta del codice iban tramite modello 45 sottoscritto dal proprio istituto di credito viene richiesta nel caso il bonifico di pagamento non e’ andato a buon fine nel caso che l’iban presentato e’ stato modificato nel corso degli anni o nel caso che all’atto della presentazione della domanda risulta non presente;
determinazione dirigenziale inerente la liquidazione dei beneficiari aventi diritto il cui bonifico non e’ andato a buon fine;
La richiesta di subentro viene attivata nel caso in cui il beneficiario della domanda relativa alla concessione del contributo integrativo di cui allìart.11 della legge del 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche e integrazioni risulta deceduto e l’eventuale contributo spettante puo’ essere richiesto dall’erede purche’ quest’ultimo era residente nello stesso alloggio oggetto della domanda del contributo;
La procedura del subentro consta di due moduli:
Modello 1 – dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’
Modello 2 – delega alla riscossione di un erede
Il processo viene attivato come atto conseguenziale a una presentazione di domanda di accesso a documenti amministrativi .
NORMATIVA:
Decreto Legge n. 431 del 09/12/1998 art. 11
Decreto Ministeriale 07/06/1999 art. 2 co. 3
Deliberazione C.M. n. 70 del 10/04/2000
Deliberazione n. 366 del 21/07/2015 della Giunta regionale del Lazio
Decreto Ministeriale del Ministero dell Ifrastrutture e Trasporti del 20/01/2015
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Giordana Cormio (Funzionario Amministrativo)
Aggiornato al 17/02/2017
Pubblicato il 10/08/2016
ATTIVITA' UFFICIO:
La morosità’ incolpevole è da intendersi come la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Tale situazione di impossibilità può essere dovuta ad una delle seguenti cause: 1) perdita del lavoro per licenziamento; 2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5) cessazione di attività libero – professionale o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e/o assistenziali.
IL Dipartimento Politiche Abitative ha emesso un Avviso pubblico (D.D. n. 672 del 18/11/2014) per raccogliere le domande dei cittadini morosi incolpevoli. La domanda va presentata su apposito modulo denominato “Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” a cui va allegata copia del documento di riconoscimento e/o permesso di soggiorno del richiedente. Tale domanda va corredata inderogabilmente dalla seguente documentazione: ISEE in corso di validità; contratto di locazione registrato riguardante l’alloggio oggetto della procedura di sfratto; intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida; documentazione probante la fattispecie tipica che ha causato la morosità incolpevole (es. lettera di licenziamento, documento che comprovi la cessazione dell’attività autonoma o di impresa, ecc…).
IL Dipartimento fa una graduatoria e se ottiene i finanziamenti potrà erogare il contributo a chi, avendone i requisiti, abbia presentato una delle ulteriori seguenti documentazioni: a) un nuovo contratto di locazione a canone concordato con il proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di sfratto; b) un contratto di locazione con un nuovo proprietario; c) l’accordo con il proprietario per il differimento dello sfratto con l’indicazione specifica della data di rilascio.
Il contributo sarà destinato alla copertura della morosità accumulata nei casi a) e c) entro il tetto massimo di euro 8.000,00, ed alla copertura del deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione nel caso b), e in tutti i casi verrà liquidato esclusivamente al proprietario di cui va comunicato l’IBAN su modello 45.
NORMATIVA:
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013; Regione Lazio D. G. n. 749 del 04/11/2014; DGC n. 325 del 07/11/2014; D.D. n. 672 del 18/11/2014 Dipartimento Politiche Abitative; Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14/5/14.
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Unità Organizzativa Assegnazione Alloggi e Buono casa e altri contributi (contatti email e telefoni)
Bertone Carlo (Funzionario amministrativo)
Aggiornato al 13/02/2017
Pubblicato il 01/08/2016