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Enti pubblici vigilati

Roma Capitale, in quanto Amministrazione controllante o partecipante ad una pluralità di soggetti, deve dare attuazione agli obblighi previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013. Tale articolo disciplina gli obblighi di pubblicazione cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni con riferimento agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Come indicato anche dall’ANAC nelle linee guida di cui alla determina 1134/2017 le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare i dati di cui all’art. 22 con riferimento.

A tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori;

A tutte le società, controllate o anche soltanto partecipate;

A tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo pubblico, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti alle medesime PP.AA. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi:

Sono Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, quelli in cui c’è l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

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