Si comunica che le richieste di agevolazione tariffaria per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023-2024, corredate dell’attestazione ISEE/DSU rilasciata dal CAF o dall’INPS, dovranno essere presentate, ESCLUSIVAMENTE ON –LINE, a partire dal 1 marzo 2023 e fino al 30 settembre 2023, (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 74/2010, parzialmente rettificata con la Deliberazione A. C. n. 117/2018 e Deliberazione A.C. n.83/2020), tramite la funzionalità messa a disposizione nella sezione “Servizi on line” del portale web di Roma Capitale.
Tali termini si intendono PERENTORI, pertanto, in caso di mancato inserimento entro i termini di scadenza, verrà applicata la tariffa massima pari ad € 80,00 mensili.
Gli utenti interessati ad usufruire dell’agevolazione per il servizio di refezione scolastica dovranno dunque:
- essere in possesso della nuova identità digitale universale SPID;
- richiedere l’attestazione ISEE presso le competenti sedi Cafo Inps, mediante accesso al servizio online dedicato;
- inoltrare la richiesta di agevolazione per ciascun bambino tramite l’apposita applicazione web accessibile dall’area riservata seguendo il percorso: Home Page Roma Capitale –Servizi –Scuola –Ristorazione scolastica e diete speciali –Richiesta Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica, entro e non oltre il 30 settembre 2023.
Dopo aver inoltrato la richiesta di agevolazione, sarà cura del richiedente monitorare lo stato di lavorazione e verificare, sempre on-line, alla suddetta applicazione, l’avvenuto accoglimento.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, l’utente potrà visualizzare una comunicazione che indichi i motivi del rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 3 dellaLegge 241/90.
In caso di accoglimento sarà possibile conoscere l’ammontare della quota contributiva dovuta accedendo alla sezione “Posizione Amministrativa dei Servizi Educativi e Scolastici (accesso rapido)”.
Si raccomanda la correttezza dei dati dichiarati nell’Attestazione ISEE (DSU), nella parte riguardante la composizione del nucleo familiare (art. 3 D.P.C.M. 5 dicembre 2015) oggetto di verifica da parte dell’ufficio ricevente.