Proroga Titoli Edilizi art. 15 D.P.R. 380/2001 a seguito di emergenza sanitaria da COVID 19

16 mar 2020

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lett. a) del DPCM dell'8.03.2020 - la cui validità è stata estesa con successivo DPCM del 9.03.2020 a tutto il territorio nazionale -, che prevede, tra l'altro, quale misura atta a contenere il contagio da COVID-19 quella di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche ... salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ... ", si rappresenta che qualora nell'esecuzione dei lavori nei cantieri edili, oggetto di valide procedure edilizie di cui al D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., il Committente unitamente al Direttore dei Lavori dispongano la sospensione dei relativi lavori, per effetto di quanto disposto dai richiamati Decreti, la detta sospensione costituisce fattispecie di proroga dei titoli edilizi, da comunicare alle Direzioni Tecniche Municipali, in quanto "fatto sopravvenuto" (art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.), estraneo alla volontà del titolare del Permesso di Costruire o a qualsivoglia altro titolo edilizio. 
La proroga è da intendersi accordata per il periodo che intercorre dal giorno dell'avvenuta sospensione dei lavori disposta dal Committente e Direttore dei Lavori (non prima del 9.03.2020), fino al giorno della cessata emergenza epidemiologica disposta dalle autorità competenti.

 

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