Descrizione del servizio
L’agibilità garantisce che un edificio e i suoi impianti rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, oltre a confermare la conformità dell’opera al progetto approvato.
La Legge 7 agosto 2015 n. 124 ha introdotto una riorganizzazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo decreti legislativi per semplificare le procedure comunicative, segnalative e autorizzative. In questo contesto, il Decreto Legislativo 20 novembre 2016 n. 222 (Decreto SCIA 2) ha sostituito il Certificato e l’Attestazione di Agibilità con la Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001) (v. sotto "Link esterni").
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di finitura. Il soggetto titolare del permesso di costruire, chi ha avviato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori, devono inviare la documentazione allo sportello unico per l’edilizia per:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi su edifici esistenti che incidano su sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico, conformi al progetto approvato
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità comporta sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2003:
- 77 € dal 16° al 30° giorno dalla fine dei lavori
- 232 € dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori
- 464 € oltre il 61° giorno dalla fine dei lavori
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Si segnala che grazie all’implementazione della piattaforma SUET, anche la procedura relative alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAG), depositata ai sensi dell'art. 24 DPR 380/01, sarà disponibile nel sistema telematico SUET da lunedì 02 marzo 2026. Da tale data le SCAG dovranno essere redatte e trasmesse tramite SUET al Dipartimento Attuazione Urbanistica (DAU) e non più tramite PEC. Si avvisa, inoltre, che le reversali (bollettini di pagamento PagoPA), afferenti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della SCAG su SUET, dovranno essere generate e pagate all'interno della stessa piattaforma SUET nella sezione "INVIO", nel quadro funzionale dedicato al pagamento. |
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere compilata utilizzando esclusivamente la Modulistica unificata.
Consulta gli Allegati di "Scia per Agibilità - Modulistica" per la ricevuta di deposito della segnalazione certificata di agibilità.
*ATTENZIONE*
La vecchia modulistica è valida solo per domande/pratiche presentate prima dell’entrata in vigore del D. L.vo 222/2016. [vedi sotto "Contenuti correlati": Vecchia Modulistica (domande pre D. Lgs. 222/2016)]
Unità immobiliari con Titolo Edilizio in Sanatoria
Per edifici con unità immobiliari sanate ai sensi delle leggi L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003, l’interessato deve depositare la Segnalazione Certificata di Agibilità presso la Direzione Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) o la Domanda di Agibilità all’Ufficio di Scopo Condono Edilizio (art. 35 Legge 47/1985). Maggiori dettagli sono disponibili nella GUIDA alla compilazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 642 del 21.05.2020 e pubblicata sul sito di Roma Capitale il 16.06.2020.
Diritti di Segreteria
Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite procedura web nella sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale: Servizi di riscossione reversali [vedi sotto in "Contenuti correlati"].
Consulta gli Allegati di "Scia per Agibilità - Modulistica" per il Calcolo dei diritti di Segreteria (f.to Xls - Kb 32,00).
La Delibera di G.C. n. 245/2018 ha aggiornato i Diritti di Segreteria:
- Modifica senza aumento di cubatura: pagamento di 150,00 €;
- Modifica con aumento di cubatura: pagamento di 150,00 € più i diritti relativi alla nuova cubatura, calcolati tramite tabella.
I pagamenti devono essere effettuati separatamente.
Ricerca domande e certificati di agibilità
Le ricerche possono essere effettuate online sul portale di Roma Capitale, previa registrazione, nella sezione Archivio Licenze Agibilità, Abitabilità ed Uso.
Consulta gli Allegati: Controlli a campione sulle attestazioni di agibilità depositate (f.to Pdf - Mb 1,30).
Richiesta di visura dei fascicoli di agibilità (in lavorazione)
Le richieste di visura devono essere compilate sul modello predisposto dall’Ufficio, corredate dalla documentazione richiesta e dalla reversale di pagamento dei diritti di visura previsti dalla Delibera di G.C. n. 245/2018 (vedi negli Allegati di "Scia per Agibilità - Modulistica").
Costi:
- Fascicolo anno corrente: 10,00 €;
- Fascicolo anni dal 2000: 13,50 € + 1,50 €;
- Fascicoli anni dal 1950 al 1999: 28,50 € + 1,50 €.
L’Ufficio:
- verifica la documentazione allegata;
- controlla la ricevuta di pagamento;
- fissa un appuntamento per la visura e appone il visto per la presentazione al Protocollo Generale.
Richieste senza appuntamento e visto non saranno accettate.
Il pagamento dei diritti di visura può essere effettuato tramite procedura web nella sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale: Servizi di riscossione reversali [vedi sotto in "Contenuti correlati"].
Le domande di Agibilità presentate prima del D.P.R. 380/2001 e fino al dicembre 2003 sono state trasferite all’Ufficio Archivio.
Le richieste di accesso o documentazione relative a queste pratiche devono essere indirizzate al SIPRE.
