Rischi

Rischio incidente rilevante

La normativa sul rischio industriale è relativamente recente ed ha avuto impulso in seguito all’incidente avvenuto nel 1976 a Seveso, presso lo stabilimento Icmesa, che provocò una dannosa nube di diossina ai danni delle popolazioni dei comuni lombardi di Seveso, Cesano Maderno e Desio. Successivamente, e con l’accrescersi dell’attenzione verso le tematiche legate alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, la Comunità Europea decise di dotarsi di normative specifiche sui rischi derivanti da incidenti industriali, attraverso la cosiddetta Direttiva Seveso (Direttiva 96/82/CE), tesa alla prevenzione e al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose, recepita in Italia con appositi decreti legislativi. Attualmente l’attività di “controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” è disciplinata dal D.Lgs. n. 105/2015.

 

Secondo la normativa si definisce incidente rilevante “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”. Gli stabilimenti sono distinti in: “stabilimento di soglia inferiore” e “stabilimento di soglia superiore” in base al tipo ed alla quantità di sostanze presenti al loro interno.

 

In generale possono verificarsi tre tipologie di eventi incidentali, classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di materia (nube e rilascio tossico):

 

Incendio (sostanze infiammabili);

Esplosione (sostanze esplosive);

Nube tossica (sostanze tossiche che si liberano prevalentemente allo stato gassoso)

 

Gli incidenti rilevanti hanno effetti differenti sull’uomo, sull’ambiente, sulle strutture e gli edifici presenti sul territorio. Diversi fattori possono, inoltre, influenzarne la gravità come: l’esposizione, la distanza dal luogo dell’incidente, oltre che dalle misure di mitigazione e di protezione adottate. Allo scopo di minimizzarne le conseguenze, per ogni stabilimento industriale, in considerazione delle sostanze utilizzate all’interno dei processi produttivi, è prevista la redazione di appositi piani, quali il Piano di Emergenza Interna (PEI), a cura del gestore, e il Piano di Emergenza Esterna (PEE) di competenza del Prefetto.

 

Il PEI definisce l’emergenza e la classifica; descrive i sistemi e le modalità di segnalazione e di allertamento; stabilisce il comportamento da adottare in caso di incidente all’interno dello stabilimento, l’organizzazione da seguire, le azioni da espletare, con le relative procedure, la formazione e l’addestramento del personale, unitamente alle procedure di evacuazione.

Il PEE, invece, viene elaborato allo scopo di organizzare una risposta tempestiva ed efficace nei casi di emergenze scaturita dal verificarsi di un eventuale incidente allo scopo di limitarne i danni.

 

Le possibili zone interessate dall’evento incidentale vengono stabilite sulla scorta delle indicazioni fornite dai gestori e dall’analisi delle istruttorie svolte dal Comitato Tecnico Regionale (CTR). Tali zone, la cui differenziazione è riconducibile all’intensità del danno che la popolazione potrebbe subire, sono definite come:

 

Prima zona “di sicuro impatto” - (soglia elevata letalità) immediatamente adiacente allo stabilimento;

Seconda zona “di danno” - (soglia lesioni irreversibili), esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali, per persone più vulnerabili, quali i minori e gli anziani;

Terza zona “di attenzione” - caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, anche per i soggetti particolarmente vulnerabili, o da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione deve essere individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali.

Ti potrebbe interessare anche
Contenuti correlati
Link esterni
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie