Separazioni e Divorzi

Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato civile

È attivo presso l'ufficio Separazioni e divorzi del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti - Via Luigi Petroselli n.50 secondo piano stanza 267, il servizio di trascrizione nei registri dello stato civile delle "Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

Dal giorno 11 dicembre 2014 è attivo anche il servizio di "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile”.

 

Come fare per:

 

Trascrizione dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)

 

Il servizio è riservato agli avvocati ed è relativo esclusivamente ai matrimoni celebrati in Roma, sia con rito civile che religioso, ovvero celebrati all’estero ma trascritti nei registri dello stato civile di Roma Capitale.
 

Per la trascrizione è necessario consegnare una copia autenticata dell'atto di accordo a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

 

Nell'accordo gli avvocati dovranno dare espressamente atto:

 

1) di avere tentato di conciliare le parti

2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare

3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

 

L'atto di accordo dovrà inoltre contenere:

 

- Certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all'interno della convenzione); 
 

- Nulla Osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.
 

- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'avvocato che consegna l'atto, per la notifica dell’avvenuta registrazione.

 

L'avvocato deve consegnare l'atto per la trascrizione entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto + nulla osta o autorizzazione) presso l'Ufficio Separazioni e Divorzi del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti sito in via Luigi Petroselli n. 50 secondo piano stanza 267, o in alternativa via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it

 

In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti.

 

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014):

 

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l’assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

 

L'UFFICIO SEPARAZIONI E DIVORZI RICEVE ESCLUSIVAMENTE PER APPUNTAMENTO.

 

I coniugi dovranno presentare a tal fine una richiesta sottoscritta da entrambi allegando obbligatoriamente tutta la documentazione indicata nel modello di domanda, senza la quale non sarà possibile fissare l’appuntamento.

 

La domanda potrà essere presentata di persona presso l’Ufficio Separazioni e Divorzi sito in via Luigi Petroselli n. 50 o in alternativa via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it,  presentando esclusivamente il modulo di richiesta appuntamento  (scaricabile al seguente link) compilato in ogni sua parte e con allegata tutta la documentazione in esso elencata.

 

Le  richieste presentate con modelli difformi o incompleti non saranno prese in considerazione indipendententemente dal tipo di recapito (di persona o tramite posta elettronica certificata).


Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui i coniugi abbiano figli in comune minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

Nulla osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.


E’ necessario versare un diritto fisso di € 16,00 al momento della dichiarazione.

I coniugi se sono residenti in Roma possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio, altrimenti, se non sono residenti in Roma, per accedere al servizio il matrimonio deve essere stato celebrato in Roma o, se celebrato all’estero, trascritto nei registri di stato civile di Roma Capitale.

I coniugi dovranno obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale dello stato civile per poter dichiarare il proprio accordo, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio. Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall’Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che saranno inserite all'interno dell'atto di accordo, relative a:

- assenza di figli in comune minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;

- luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell'iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Roma.

In presenza di quanto sopra, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l'accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento di natura patrimoniale, come il pagamento di somme di denaro “una tantum”, l’assegnazione della casa coniugale, ecc. In queste ipotesi infatti non è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficiale della Stato Civile ma occorre l’intervento di un legale.

Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo.

Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l'accordo, questo perderà ogni valore; se invece compaiono e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.

In ogni caso, l'Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell'accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.


Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

 

La modulistica è reperibile nella sezione Ti potrebbe interessare anche

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 95 e ss. del D.P.R. 3/11/2000, n. 396

 

Data di aggiornamento: 23/11/2020

 

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