Contributo Integrativo per il Canone di Locazione

Descrizione del Servizio

L'ufficio competente all'istruttoria del Contributo all'Affitto, nell’ambito degli interventi di sostegno abitativo, provvede alla predisposizione del bando relativo al contributo integrativo per la concessione di un aiuto  economico per agevolare il pagamento del canone di locazione di cui all’art.11 della legge n.431 del 9.12.1998.

Tutte le fasi del procedimento sono le seguenti:

1) Predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico e del bando inerente il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui all'art. 11 della legge N. 431 del 09/12/1998; stesura, predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico e del relativo modulo di domanda bando determinazione dirigenziale con cui viene approvato l’avviso pubblico e il modulo di domanda: questi ultimi vanno pubblicati e affissi all’albo pretorio online di Roma Capitale

2) Presentazione della domanda, verifica anagrafica, istruttoria e inserimento della singola domanda.

Presentazione della domanda: va presentata entro la data di scadenza del bando tramite raccomandata A/R; il cittadino dovrà presentare la stessa attraverso l'apposita modulistica, predisposta e sottoscritta, allegando la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento

- permesso di soggiorno, se non cittadino italiano

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato

- copia di tre ricevute di pagamento del canone

- originale dichiarazione ISEE

Istruttoria della singola pratica: comprende una verifica della sua documentazione, nel caso in cui risulta sprovvista di alcuni requisiti essenziali la pratica risulterà inammissibile insanabile;

Verifica anagrafica della singola pratica: viene effettuata tramite la porta applicativa del servizio telematico del Comune di Roma;

Inserimento della singola pratica: tutte le domande arrivate vanno inserite singolarmente attraverso l’applicativo comprendente i seguenti campi:

1) Richiedente; 2) Requisiti; 3) Documenti; 4) Contratto; 5) I.S.E.E. fsa punteggio; 6) Nucleo.

Uscita Graduatoria Provvisoria: al termine dell’immissione di tutte le domande pervenute, la fase successiva di cui l’ufficio si occupa è l’uscita della graduatoria provvisoria ammessi, divisa per posizione e per punteggio e la graduatoria provvisoria non ammessi, con la motivazione di non ammissibilità elaborata dal sistema informatico e la contestuale predisposizione del provvedimento di approvazione della suddetta graduatoria e la pubblicazione all’albo pretorio di quest’ultima. Il termine per la presentazione delle istanze è stabilito entro 60 giorni dall'Avviso pubblico. Dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sono previsti 30 giorni per la presentazione delle istanze di opposizione. Nei successivi 60 giorni viene pubblicata la graduatoria definitiva;

Pubblicazione della graduatoria provvisoria: quest’ultima va pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Roma Capitale e viene data comunicazione a tutte le circoscrizioni;

Opposizione avverso provvedimento: tutti i cittadini che hanno formulato la domanda relativa alla concessione del contributo integrativo di cui all’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche, dal momento in cui viene pubblicata la graduatoria provvisoria hanno un mese di tempo per formulare la domanda di opposizione utilizzando il modulo predisposto dagli uffici.

Si precisa che l’opposizione può essere presentata sia da coloro che risultano inammissibili, ma anche da coloro che risultano ammissibili chiedendo una rivisitazione del punteggio originario;

Uscita della graduatoria definitiva: dopo l'esame di tutte le opposizioni presentate dai cittadini, l’ultima fase è l’uscita della graduatoria definitiva divisa per posizione e per punteggio e l’elenco degli esclusi per ordine alfabetico. La graduatoria definitiva viene pubblicata sul sito del Comune, affissa all’albo pretorio e inviata a tutte le circoscrizioni in forma criptata per via della privacy: in elenco saranno inserite le prime tre lettere del nome e le prime tre del cognome e contestualmente sarà predisposto il provvedimento di approvazione della suddetta graduatoria, con determinazione dirigenziale inerente la graduatoria definitiva;

pubblicazione della graduatoria definitiva: quest’ultima va pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Roma Capitale e va mandata comunicazione a tutte le circoscrizioni;

Liquidazione dei beneficiari aventi diritto, determinazione di liquidazione e ruolo allegato: la fase successiva è quella inerente il processo di liquidazione e il pagamento dei beneficiari aventi diritto e alla contestuale predisposizione del provvedimento di liquidazione dei suddetti beneficiari che risultano compresi nella graduatoria definitiva. Risultano esclusi quei beneficiari che al momento della sottoscrizione del modulo di domanda non hanno mai presentato le coordinate bancarie;

determinazione dirigenziale inerente la liquidazione dei beneficiari aventi diritto;

allegato alla determinazione di liquidazione viene predisposto il ruolo di pagamento multi beneficiario in formato excel;

Nominativi i cui I.B.A.N. sono errati o sui quali il pagamento viene respinto: per tutti quei beneficiari i cui bonifici di pagamento non sono andati a buon fine, occorre procedere a un nuovo pagamento predisponendo un nuovo provvedimento di liquidazione, precisando che occorre distinguere fra i beneficiari i cui iban non sono andati a buon fine e coloro i quali nella domanda non abbiano inserito coordinate bancarie o postali;

Richiesta codice I.B.A.N. tramite il Modello 45: la richiesta del codice iban tramite modello 45, sottoscritto dal proprio istituto di credito, viene effettuata nel caso in cui il bonifico di pagamento non sia andato a buon fine, nel caso in cui l’iban presentato sia stato modificato nel corso degli anni o nel caso in cui all’atto della presentazione della domanda risulti non presente;

Determinazione dirigenziale inerente la liquidazione dei beneficiari aventi diritto il cui bonifico non è andato a buon fine;

Richiesta di subentro: la richiesta di subentro viene attivata nel caso in cui il beneficiario della domanda relativa alla concessione del contributo integrativo di cui allìart.11 della legge del 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche e integrazioni risulta deceduto e l’eventuale contributo spettante può essere richiesto dall’erede purché quest’ultimo fosse residente nello stesso alloggio oggetto della domanda del contributo;

La procedura del subentro consta di due moduli da presentare:

Modello 1 – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Modello 2 – delega alla riscossione di un erede

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