Elezioni Europee 26 Maggio 2019
Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale di Roma
Prospetto dei voti di lista validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle sezioni di Roma, Circoscrizione III - Italia Centrale, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
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I dati delle Elezioni, le affluenze e i risultati provvisori (link)
Rappresentanti di Lista
Rappresentanti di lista presso gli Uffici Elettorali di Sezione
La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata al Dipartimento Servizi Delegati – Accettazione Rappresentanti di lista - Via Petroselli 50 entro il venerdì 24 maggio 2019 ore 18:00.
L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni elettorali sabato pomeriggio 25 maggio oppure la mattina del 26 maggio 2019, purché prima dell'inizio della votazione
Articolo 51 della legge n. 18/ 1979
Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al D.P.R. n. 361 / 1957
Circolare n.36/2019 reperibile nell'apposita scheda.
Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati delle liste o dei candidati o da persone autorizzate dai delegati stessi
I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.
Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per le elezioni europee, tra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale; per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune.
Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per le elezioni comunali, in particolare, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).
Per le consultazioni europee, le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 25, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43). In tal caso, la sottoscrizione dell'atto di delega deve essere autenticata dal notaio.
Le designazioni dei rappresentanti dei candidati possono essere presentate entro venerdì 24 maggio al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.
Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto, autenticato da notaio, di delega a designare, rilasciato al cosiddetto "subdelegato", possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il "subdelegato", con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990, provvede alla designazione dei rappresentanti della lista (o del candidato uninominale) presso il seggio.