Elezioni Europee 26 Maggio 2019

banner_elezioni_2019Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale di Roma

Prospetto dei voti di lista validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle sezioni di Roma, Circoscrizione III - Italia Centrale, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

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I dati delle Elezioni, le affluenze e i risultati provvisori (link)

Sommario

Disciplina in materia di comunicazione politica - Istituti Demoscopici - Riprese all'interno delle Sezioni Elettorali

Ai sensi dell'art. 9, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Nella scheda Circolari del Ministero dell'Interno - Prefettura è possibile reperire il Protoccolo d'Intesa sottoscritto il 02 maggio 2019

 

 

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Circolare n.16/2019 reperibile nella scheda Circolari del Ministero dell'Interno - Prefettura

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

Riprese all’interno delle specifiche Sezioni Elettorali di votazione

Per quanto concerne la possibilità di effettuare limitate riprese all’interno degli specifici locali di votazione, fermi restando il divieto di effettuare interviste e la tutela del diritto alla privacy, l’ammissibilità delle stesse è rimessa all’esclusiva valutazione effettuata al momento dai Presidenti di Sezione.

 

 

Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Circolare n.36/2019 reperibile nella scheda Circolari del Ministero dell'Interno - Prefettura

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

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