Elezioni Europee 26 Maggio 2019
Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale di Roma
Prospetto dei voti di lista validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle sezioni di Roma, Circoscrizione III - Italia Centrale, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
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I dati delle Elezioni, le affluenze e i risultati provvisori (link)
Voto di Elettori non iscritti nella Lista di Sezione - Diritto di voto con procedura speciale
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con propria circolare del 15/02/2018, ha richiamato i principali adempimenti che consentono a determinate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purché gli stessi siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.
Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi (art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
Il presidente, nominato ove possibile fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione o in altro comune.
Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune.
I rappresentanti delle liste, che possono essere nominati fra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale ove risiedono, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato.
I candidati alle elezioni votano in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o plurinominale dove sono proposti.
Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune.
Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).
Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, previa esibizione della tessera elettorale.
Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:
- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente, o con altro mezzo equivalente, il comune nelle cui liste elettorali il navigante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957 , n. 361)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, previa esibizione della tessera elettorale, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale.
Tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede: ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali.
Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957)
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private .
Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.
Inoltre:
- coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361) ovvero dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);
- gli elettori non deambulanti. (secondo le specifiche della normativa vigente);
- gli ammessi al voto domiciliare.