Notifica Inizio Attività (N.I.A.) finalizzata alla registrazione delle imprese agricole - settore primario della produzione

Descrizione del servizio

Per le imprese agricole è obbligatoria la registrazione, tramite una comunicazione denominata Notifica di Inizio Attività - N.I.A. (sostituisce la tradizionale autorizzazione sanitaria).

La Notifica di Inizio Attività è un procedimento amministrativo con cui il responsabile dell'impresa di produzione primaria autocertifica che l’attività viene esercitata nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria per il settore alimentare (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004).

Chi la presenta e perché

La N.I.A. deve essere presentata da tutte le imprese agricole coinvolte nella produzione primaria che riguardi le seguenti tipologie di attività:

produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, che, tuttavia, non alterino sostanzialmente la natura del prodotto, dal punto di raccolta all’Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.

Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa.

Produzione ed allevamento di lumache e rane in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.

Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell’allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall’allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria.

La produzione e la raccolta delle uova nell’allevamento di produzione escluso il confezionamento.

Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina, ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.

Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione.

La produzione, l’allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione.

Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.

La raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici, prodotti della caccia, ecc. e il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

Quando si presenta

La N.I.A. deve essere presentata in caso di:

- Avvio dell’attività (Riquadro 1)

- Subingresso (Riquadro 2)

- Modifica della tipologia di attività (Riquadro 3)

- Cessazione o sospensione temporanea dell’attività (Riquadro 4)

Dove si presenta

La Notifica di Inizio Attività (N.I.A.) redatta secondo l'apposito modulo, dovrà essere inviata via PEC all’ufficio P.A.M.A. Gestione Autorizzazioni S.C.I.A. e Certificazioni Agricole, del Dipartimento Tutela Ambientale - Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma, all’indirizzo protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it con allegata la dimostrazione di pagamento relativo ai diritti di istruttoria di competenza ASL di cui al punto successivo.

La N.I.A. per la registrazione delle imprese di produzione primaria può essere presentata anche tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditati.

Documentazione da allegare alla N.I.A.

  • Carta d’identità in corso di validità
  • C.C.I.A.A. aggiornata
  • Fascicolo Aziendale aggiornato
  • Il versamento di 50,00 € richiesto a favore della ASL competente per territorio.
  • Comunicazione/S.C.I.A. presentata al SUAP del Municipio ove ha sede l’azienda o ove si intende      esercitare/cessare/modificare l'attività soggetta a N.I.A.(a seconda dei casi, così come previsto dal D.Lgs n. 222 del 25.11.2016)

 

Modalità di pagamento

Pagamenti per Notifica Inizio Attività settore alimentare.

 

MUNICIPIO 1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 15

ASL ROMA 1

SIAN servizio igiene alimenti e nutrizione https://www.aslroma1.it/area-igiene-degli-alimenti

Il versamento di € 50,00 richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT32P 08327 03398 0000 0000 1060, intestato alla ASL Roma 1, Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL, indicando la causale "Registrazione SCIA Alimentare (scrivere l'indirizzo dell'attività)".

 

MUNICIPIO 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

ASL ROMA 2

SIAN servizio igiene alimenti e nutrizione http://www.aslroma2.it/index.php/18-sito/401-modulistica-dipartimento-di-prevenzione#SIAN

Tipo di Attività: Registrazione Notifica Impresa Settore Alimentare (N.I.S.A.) Importo da Pagare: € 50,00 - (Cinquanta/00) N.B: L’importo dovuto per le attività sopra descritte è stabilito nel rispetto del Tariffario Regionale previsto dalla D.G.R. Lazio del 19/12/1995 n. 10740. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato, utilizzando il presente modello, sia presso gli sportelli CUP, sia servendosi delle Postazioni Automatiche (TOTEM) della ASL Roma 2, oppure tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate – BNL - Ag. 21 Via Tiburtina n 399 – codice IBAN: IT 79 M 01005 03221 000000218020 utilizzando l’apposita causale.

 

MUNICIPIO 10 - 11 - 12

ASL ROMA 3 

SIAN servizio igiene alimenti e nutrizione http://www.aslromad.it/PDFView.aspx?Organization=337&Progressive=146

La tariffa regionale prevista per le notifiche è di € 50 e deve essere versata, come indicato sui modelli, al servizio capofila per competenza: • bonifico bancario su IBAN IT53X0100503266000000218000 intestato a ASL Roma 3 – Servizio di Tesoreria • Causale: Notifica sanitaria per Registrazione 852/2004.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Il regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare;

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;

d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;

e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;

è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;

g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.

Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alla produzione primaria per uso domestico privato;

b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene;

3. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

 

Determinazione della Regione Lazio 15 giugno 2017, n. G08413

Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917.

 

Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016

Il D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” è stato pubblicato sulla G.U. 26 novembre 2016, n. 277 e provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

 

Attenzione: prima di fruire del servizio leggere l’informativa sulla Privacy presente nel box Allegati

 

 

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