Iscrizione anagrafica cittadini comunitari
L'iscrizione anagrafica di un cittadino comunitario proveniente dall'estero.
Sono cittadini comunitari i cittadini appartenenti ai seguenti Stati dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Romania e Bulgaria.
Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea i cittadini della Svizzera, della Repubblica di S. Marino, Andorra, Città del Vaticano e degli stati appartenenti allo spazio economico europeo Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Dall'11 aprile 2007, con Decreto Legislativo n.30/2007, è stata abolita la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura, da tale data è competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la regolarità di soggiorno (attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica, attestazione di regolarità di soggiorno, attestazione di soggiorno permanente).
Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratore subordinato o autonomo;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato, titolari di un'assicurazione sanitaria o altro titolo, con disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari;
- cittadini che pur non essendo lavoratori e studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari e titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'unione già residente in Roma.
Per "familiare a carico" si intende:
- coniuge;
- discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, e quelli del coniuge;
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Il rapporto di parentela deve essere attestato da un documento prodotto dal paese estero che, per avere valore legale in Italia, deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di origine o di provenienza, oppure apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961.
In alternativa è possibile presentare una certificazione contenente i dati richiesti, rilasciata dalla rappresentanza consolare estera in Italia, in lingua italiana e legalizzata in Prefettura oppure produrre, per i paesi aderenti, certificazione plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Soggiorno inferiore ai tre mesi
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità o iscrizione, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso, rilasciato dall'Autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Quando fare la richiesta
Soggiorno superiore a tre mesi
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale al fine di ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno.
Documentazione
Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza) scaricabile dal portale di Roma Capitale www.comune.roma.it.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall¿rt- 5 del D.L. n. 47/2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàdi cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45, corredata dalle informazioni necessarie al fine di permettere all'ufficiale di anagrafe di verificare la veridicità della dichiarazione resa.
L'ufficiale di anagrafe non potrà accettare domande in carta libera in un formato diverso, o non compilate in tutte le parti obbligatorie.
Il modulo relativo alla richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentato all'ufficio anagrafico del municipio competente per territorio con le seguenti modalità:
- di persona;
- tramite Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- con lettera raccomandata allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
Nel caso in cui nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un'altra famiglia, è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dichiari di essere a conoscenza del nuovo ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata non procedibile.
La dichiarazione di conoscenza potrà essere resa:
- di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del Municipio;
- compilando l'apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando una fotocopia (fronte - retro) del documento di identità di chi ha reso la dichiarazione.
Lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti occorre presentare anche:
- documento di identità(passaporto o documento equivalente del proprio Paese) e codice fiscale.
- comunicazione Obbligatoria Unificato LAV (assunzione presentata all'Ufficio Provinciale per l'impiego);
- contratto di lavoro contenente i codici identificativi INPS e INAIL;
- comunicazione Obbligatoria lavoro Domestico (assunzione presentata all'INPS);
- ricevuta di versamento dei contributi INPS o busta paga.
Lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi occorre presentare anche:
- documento di identità(passaporto o documento equivalente del proprio Paese) e codice fiscale;
- ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o all'Albo professionale o certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, per i professionisti per i quali non è prevista l'iscrizione all'Albo;
-contratto di collaborazione o co.co.co e prospetto paga per i rapporti di lavoro atipici;
- atto costitutivo legittimamente stipulato o visura camerale della società completa dei nominativi dei soci per le società di persone o capitali.
- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche.
Studente
Per gli studenti occorre presentare anche:
- carta d'identità del paese di origine valida per l'espatrio o passaporto;
- iscrizione ad un istituto scolastico o universitario pubblico o privato riconosciuto, attività di ricerca;
- disponibilità di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, ai sensi del Decreto Legislativo 30/2007;
- assicurazione Sanitaria Personale privata idonea a coprire tutte le spese sanitarie in tutto il territorio nazionale (minimo 1 anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all'anno).
Lo studente comunitario o chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro deve dimostrare, per richiedere l'iscrizione anagrafica, di possedere risorse economiche sufficienti ad evitare che possa costituire un onere per l'assistenza pubblica.
Il requisito della disponibilità delle risorse economiche può essere documentato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ex art. 46 del Decreto Presidente Repubblica n.445/2000, con l'ulteriore indicazione della fonte di reddito lecita e ogni altro elemento utile per l'eventuale controllo.
Tabella dei redditi 2017 ( importi soggetti a variazione su base annuale) Reddito annuo:
Numero componenti
€ 5.824,91
Richiedente
€ 8.737,37
Richiedente +1 familiare
€ 11.649,82
Richiedente + 2 familiari
Richiedente + 2 o più figli che hanno meno di 14 anni di età
€ 14.562,28
Richiedente + 3 familiari
Richiedente + 1 familiare e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni di età
€ 17.474,73
Richiedente + 4 familiari
Richiedente + 2 familiari e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni di età
€ 20.387,19
Richiedente + 5 familiari
Si informa che al momento di una iscrizione anagrafica e/o cambio di domicilio il numero civico dichiarato deve essere presente nella Banca Dati Toponomastica di Roma Capitale.
Nel caso il numero civico dichiarato non risulti ufficialmente assegnato dall’Ufficio Toponomastica, l’utente deve procedere alla richiesta di assegnazione del numero civico presso l’Ufficio Toponomastica in Via della Greca 5, 4° piano, o tramite il servizio on line sul Portale di Roma Capitale.
Nel caso in cui non sia possibile confermare il numero civico dichiarato, l’Amministrazione procederà alla variazione anagrafica d’ufficio sul numero civico assegnato.
Per le violazioni delle norme sulla numerazione civica è prevista la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (Regolamento di Polizia Urbana).