Nidi del Municipio

Quanto e come si paga

Per la frequenza al nido (capitolino, in appalto, in progetto di finanza o struttura privata accreditata convenzionata) è previsto il pagamento di un contributo che varia secondo il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) e secondo la fascia oraria di fruizione del servizio. 

Per il calcolo della retta, occorre dichiarare in fase di compilazione della domanda di accesso al servizio (e non successivamente) di essere in possesso (o di aver presentato richiesta) dell’Attestazione ISEE e autorizzare Roma Capitale al recupero telematico dalla banca dati dell’INPS delle informazioni riguardanti l'indicatore ISEE del minore per il quale si richiede l'iscrizione; in caso contrario sarà applicata la tariffa massima.

Le tariffe previste per il servizio - riportate nell’Allegato B dell’ Avviso pubblico - sono state approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 421 del 15 dicembre 2023

Per i nidi convenzionati la misura della contribuzione corrisponde a quella che l’utente avrebbe titolo a pagare per la frequenza dei nidi capitolini, in base alla fascia oraria prescelta e al valore ISEE dichiarato

Per conoscere l’importo da corrispondere, è disponibile sul Portale Istituzionale di Roma Capitale una funzionalità che permette di calcolare la relativa quota contributiva mensile selezionando il tipo di servizio, la fascia oraria prescelta e il valore ISEE. Il servizio è raggiungibile cliccando sul link denominato Prospetto quote di partecipazione alla spesa per i servizi 0-3 anni all’interno del menu “Ti potrebbe interessare anche” in fondo alla pagina.

Sono esenti dal pagamento delle quote contributive gli utenti appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali e segnalati in tal senso dai medesimi. In applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 672 del 19 ottobre 2021 e della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 421 del 2023, sono altresì esentati dai pagamenti i bambini in condizioni di disabilità grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 04/1992).

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni, previste dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2015 e riconfermate nelle successive Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 4 del 25 gennaio 2017 e n. 141 del 12 dicembre 2018:

A - per due figli frequentanti il nido: riduzione del 30% sul totale delle quote dovute secondo l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto;

B - per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico e con indicatore ISEE inferiore ad Euro 20.000,00: esenzione;

C - per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico e con indicatore ISEE tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00: sconto del 30% sulla quota dovuta secondo l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto.

L’età scolastica è da intendersi fino a 19 anni non compiuti alla data di accettazione del posto al nido da parte dell’utente, oppure alla data di riconferma del posto per gli anni successivi.

Le riduzioni di cui alle lettere B) e C) si applicano secondo le medesime regole anche in favore dei nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

La prima quota relativa al mese di settembre non viene mai restituita, pur in assenza assoluta di frequenza, in quanto ha valore di iscrizione.

Il periodo di ambientamento, in cui la frequenza è ridotta, è parte integrante del servizio. Pertanto, non sono previste riduzioni della quota contributiva, che è dovuta per intero.

La quota contributiva è sempre dovuta anche in caso di assenza ingiustificata o giustificata dell’utente, nonché in caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore per un periodo continuativo inferiore o pari a dieci giorni lavorativi.

In caso di rinuncia al servizio, qualora siano state pagate anticipatamente una o più quote mensili relative al mese di ottobre e successivi, le stesse saranno restituite solo se la rinuncia sia avvenuta entro il 20 del mese precedente a quello a partire dal quale si intende interrompere la frequenza.

I richiedenti possono usufruire di un rimborso parziale o totale delle quote dovute qualora venga confermato anche per il 2024 il “Bonus Asilo Nido”, un contributo statale erogato dall’INPS. Per informazioni su come richiederlo occorre consultare unicamente il Portale dell’INPS. Ulteriori indicazioni potranno essere richieste direttamente ai competenti uffici dell’INPS (e non agli uffici municipali).

 

Il pagamento della quota contributiva avviene con le seguenti modalità :

- versamento di una prima quota anticipata da versarsi in ogni caso indipendentemente dalla frequenza. Questo primo versamento costituisce, unitamente alla comunicazione del posto offerto, condizione indispensabile per la definitiva ammissione al servizio. A tal fine, copia della ricevuta di versamento deve essere allegata all’atto della formale accettazione, pena l’esclusione dalla graduatoria definitiva;

- nel caso in cui si scelga di pagare singole mensilità la quota deve essere corrisposta entro il primo giorno del mese di riferimento.

- nel caso in cui si scelga un piano di pagamento composto da più mensilità, le quote devono essere versate entro il primo giorno del primo mese del piano di pagamento.

 

Mediante:

 (per i nidi capitolini a gestione diretta, in appalto e sezioni ponte)

- mediante i servizi interattivi e di pagamento del portale istituzionale di Roma, integrati con l’infrastruttura nazionale del Nodo PAGO@PA:

oppure:

 

PagoPA prevede le seguenti modalità di pagamento: 

a. Presso il sito di Roma Capitale con carta di credito (selezionando il circuito e indipendentemente da chi ha emesso la carta) o con addebito in conto (per le banche attestate su nodo PagoPA). L'addebito in conto è sostanzialmente un bonifico strutturato;

b. Presso gli Uffici Postali con l'avvisatura AGID, contente il bollettino di conto corrente postale PA, allegata all'atto (reversale o bollettazione).

Si precisa che per pagamenti su conto corrente postale 20046033 attestato su nodo PagoPa non è possibile usare bollettini bianchi ordinari che, pertanto, vengono rifiutati dagli Uffici Postali;

c. Presso le ricevitorie Sisal, Lottomatica con l'avvisatura AGID allegata all'atto (reversale o bollettazione);

d. Presso gli sportelli bancari con l'avvisatura AGID allegata all'atto (reversale o bollettazione);

e. Presso il proprio Home-banking selezionando il circuito CBILL.

Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA. Per pagare è necessario selezionare ROMA CAPITALE e inserire lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento indicato nell'atto) ed il codice APNEY. Anche questa modalità è un bonifico strutturato;

f. Presso la grande distribuzione attestata sul nodo PagoPA con l'avvisatura AGID allegata all'atto (reversale o bollettazione).

La lista completa degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPa è disponibile alla pagina www.pagopa.gov.it.

Tutte le modalità sopra indicate prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a seconda del canale e del mezzo usato. Le commissioni sono stabilite a livello nazionale. I pagamenti eseguiti con i sistemi sopracitati vengono automaticamente riconciliati nei sistemi che hanno generato la posizione debitoria.

Qualora il pagamento previsto per questo procedimento non sia ancora integrato con PagoPa, è possibile effettuare il bonifico SEPA sul conto corrente del Municipio competente.
 

 Per le strutture private convenzionate e in progetto di finanza:

- pagamento presso il soggetto gestore della Struttura, delle quote contributive, a partire dalla prima quota (valida come quota di iscrizione) da versare nei tempi previsti per l’accettazione del posto, le successive devono essere versate entro il 1° giorno del mese di riferimento

 

Sono previste esenzioni per bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali e segnalati in tal senso dai medesimi.

La quota contributiva è sempre dovuta anche in caso di assenza ingiustificata o giustificata dell’utente, nonché in caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore per un periodo continuativo inferiore o pari a dieci giorni lavorativi.

La mancata regolare contribuzione entro la fine del mese di giugno dell’anno di frequenza del/della bambino/a comporta l'automatica decadenza per l'anno successivo. I pagamenti saranno comunque riscossi dall’Amministrazione Capitolina nelle forme previste dalla legge”. Ciò, ovviamente, varrà anche per il mese di giugno, in assenza di iscrizioni a nessuna delle due quindicine del mese di luglio.

 

Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e prende in considerazione sia la situazione reddituale che patrimoniale riferite al secondo anno solare precedente a quello di pubblicazione del bando, in relazione a ciascun componente del nucleo familiare.

Questo strumento è regolamentato dal DPCM n. 159/2013, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 che, all’art. 7, disciplina nel dettaglio l’ISEE per le prestazioni rivolte a minorenni, includendo nel nucleo familiare il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore a condizione che sia intervenuto il relativo riconoscimento, salvo le eccezioni disciplinate dal medesimo articolo.

I richiedenti che intendono avvalersi dei benefici eventualmente derivanti dall’attestazione ISEE 2024 (migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza della struttura educativa) dovranno dichiarare in fase di compilazione della domanda di accesso al servizio di essere in possesso di una attestazione rilasciata dall’INPS oppure di aver presentato richiesta all'INPS o al CAF.

Non sarà necessario indicare in domanda valori ISEE, codici DSU o date di presentazione/rilascio, né allegare il documento dell'attestazione ISEE.

In assenza di dichiarazione ISEE, il richiedente acquisirà il punteggio conseguito in base ai soli criteri di accesso selezionati e sarà collocato ultimo tra quelli aventi lo stesso punteggio. In caso di ammissione, usufruirà del servizio pagando la tariffa massima.

La verifica dell’ISEE avverrà in maniera automatica, tramite l’interrogazione del portale dell’INPS da parte del sistema dei servizi scolastici, attraverso il codice fiscale del minore, oppure del richiedente in caso di nascituro. Si ricorda che in caso di nascituro, sarà cura del richiedente aggiornare l'ISEE dopo la nascita e contattare l'ufficio municipale per il ricalcolo della quota contributiva.

Il richiedente è tenuto a monitorare il buon esito del processo di acquisizione dell’ISEE, accedendo periodicamente alla stessa sezione in cui ha inviato la domanda di iscrizione, dove è presente la dicitura “stato verifica indicatore ISEE”.

Nei casi in cui il processo di acquisizione dell’ISEE non vada a buon fine e l’ufficio municipale competente rilevi nel corso dei controlli di routine irregolarità/incongruenze nell’attestazione ISEE, i richiedenti sono tenuti a verificare con il CAF e/o l’INPS la correttezza dei dati indicati nell’Attestazione ISEE e ad attivarsi per ottenere una nuova attestazione ISEE.

La nuova attestazione va presentata all’ufficio municipale competente entro il termine ultimo fissato per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, sulle quali il valore dell’ISEE incide.

Coloro che non ripresenteranno un’attestazione ISEE valida entro il 30 marzo 2023 saranno considerati alla stregua di coloro che non l’hanno presentata e di conseguenza saranno dichiarati decaduti dai benefici ad essa connessi (migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza della struttura educativa).

Si raccomanda di iniziare tempestivamente l’iter di rilascio dell’ISEE parte dell’INPS, anche per il tramite dei CAF, poiché la procedura di rilascio prevede una tempistica di almeno 10 giorni lavorativi decorrenti dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

In caso di variazioni del reddito superiori al 25% intervenute in corso d’anno, è possibile richiedere il ricalcolo dell’Indicatore (in questo caso l’INPS rilascia l’“ISEE corrente” riferito all’anno in corso) e presentarlo all’ufficio municipale competente per l’aggiornamento delle quote contributive dovute per i mesi successivi (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 9 del 12/03/2015, di recepimento del DPCM 159/2013). In tutti gli altri casi le rette definite in fase di iscrizione rimangono valide per l’intero anno educativo.

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