Procedura evasione obbligo scolastico

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La denuncia dell’evasione dell’obbligo scolastico non è attivabile dai singoli cittadini ma viene effettuata a cura dei Dirigenti Scolastici che la trasmettono al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

La materia dell’evasione dell’obbligo scolastico è disciplinata dal decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003 n. 53”. L’art.5 individua nel Sindaco l’organo deputato alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione.

Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale e l’Ufficio Regionale Scolastico - Lazio sono impegnati in un percorso condiviso e comune sul tema allo scopo di sottolineare il ruolo della scuola come strumento di crescita educativa e sociale, e di contrastare i fenomeni sociali del bullismo, dell’abbandono scolastico e l’analfabetismo.

Il Dipartimento comunica i casi al servizio sociale competente che ha l’obbligo di redigere una relazione socio ambientale.
Sulla base di tale relazione il Dipartimento procede alla redazione di una nota di ammonizione che verrà notificata dal N.A.E. Municipale di competenza ai genitori dell’alunno.

Se, trascorsi otto giorni dalla data della notifica, l’alunno non riprende la frequenza scolastica il Dirigente Scolastico tramette una nota al Dipartimento a segnalazione della persistenza dell’evasione. A seguito della comunicazione di persistenza inoltrata dal Dirigente Scolastico, viene sporta denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. n. 297/94.

 

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