Autorizzazione Unica Attività Agricole

Cosa si intende per Autorizzazione Unica per Attività Agricole (art. 7 e 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

L'Autorizzazione Unica è un Procedimento unico ai sensi del dell’Art.7 del D.P.R. 160/2010, che attiene all’attività da svolgersi e alle opere edilizie da effettuarsi in ambito agricolo. Il procedimento unico, che nella procedura prevede anche il parere P.A.M.A. ove necessario, e che si avvale della Conferenza di Servizi, si conclude con un provvedimento (Determinazione Dirigenziale) che autorizza lo svolgimento dell’attività e la realizzazione degli interventi edilizi.

 

A cosa è finalizzata

L’Autorizzazione Unica per Attività Agricole è finalizzata alle attività e alle opere riferite a:

1) le attività agricole tradizionali, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvicoltura;

2) le attività connesse con le attività agricole tradizionali esercitate dal medesimo imprenditore agricolo denominate “Multifunzionali”, quali l’agriturismo, la trasformazione e vendita diretta dei prodotti, la degustazione dei prodotti tipici, le attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutiche-riabilitative;

3) le attività “Integrate e Complementari” all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola ai sensi dell’art. 54 comma 2 lettera b), attivabili secondo l’art. 57 bis della Legge Regionale del Lazio 38/99 e s.m.i. quali:

• Ricettività e turismo rurale;

• Trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole;

• Ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole,

• Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutiche-riabilitative;

• Accoglienza ed assistenza degli animali.

 

Chi può presentare la richiesta di Autorizzazione Unica per Attività Agricole

Possono presentare la richiesta di Autorizzazione Unica per Attività Agricole i soggetti agricoli così come definiti dall’art. 2135 del Codice Civile.

Qualora l’autorizzazione fosse subordinata all’ottenimento del parere P.A.M.A., possono presentarla soltanto quelli in possesso del requisito soggettivo di I.A.P. (imprenditore agricolo professionale) e C.D. (coltivatore diretto).

 

Come si presenta la richiesta

La richiesta di Autorizzazione Unica per Attività Agricole deve essere presentata all’Ufficio Pianificazione e Attuazione Interventi nel Settore Agricoltura, esclusivamente sulla modulistica di riferimento che va inoltrata obbligatoriamente via PEC all’indirizzo del Dipartimento Tutela Ambientale protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

 

Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria per l’Autorizzazione Unica sono stabiliti in analogia a quanto previsto per i procedimenti della U.O. Permessi di Costruire del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dalla Deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 19/02/2016.

L’attestazione di pagamento dei diritti sopra menzionati va allegata all’istanza e anch’essa inviata via PEC.

 

Modalità di pagamento

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli Enti Locali". Applicazione dell'art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale (Protocollo N. 8601 del 24/06/2010) recepito con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28/07/2010.

Il pagamento va effettuato tramite il Nodo PagoPA, collegandosi al seguente link: Roma Capitale | Sito Istituzionale | Servizio Riscossione Reversali (comune.roma.it).

La compilazione incompleta e/o la mancata consegna dei moduli A, B e C e dello “Schema Contenuti del CD”, nonché la mancata consegna della attestazione del versamento dei diritti di istruttoria comporterà l’archiviazione dell’istanza per improcedibilità ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

 

Ricevimento del pubblico e informazioni

Si comunica che l’Ufficio Pianificazione e Attuazione degli Interventi in Agricoltura effettua il ricevimento del pubblico su appuntamento.

Si specifica che lo stesso è ubicato in Circonvallazione Ostiense, 191, 2° piano - 00154 Roma.
 

L'Ufficio riceve il Pubblico solo su appuntamento:

sara.mariani@comune.roma.it; giulia.pagnozzi@comune.roma.it.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

- in caso di emanazione di provvedimento di diniego del rilascio del titolo autorizzativo, proposizione ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla notifica o conoscenza dell'atto, ai sensi del dgls. 02.07.2010, n. 104: in alternativa al ricorso al T.A.R. Lazio, proposizione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

 

- in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, proposizione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R. Lazio di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 

- in caso di inerzia del soggetto tenuto ad adottare nei termini il provvedimento finale, attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della Legge 07.08.1990, n. 241 (vedi apposita sezione del portale di Roma Capitale);

 

- in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, istanza al T.A.R. Lazio per risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1, Legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 30 e 133 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 

- in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, richiesta di un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, azionando il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 28, c. 2, Legge 09.08.2013, n. 98, e dell'art. 2-bis, c. 1-bis, Legge 07.08.1990, n. 241 succ. modifiche.

 

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme sul procedimento amministrativo

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999

Norme sul governo del territorio

Regolamento Regionale n. 1 del 5 gennaio 2018

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).

Legge Regionale n. 14 del 2 novembre 2006

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

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