Attestazione e Certificato Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)

Che cos’è e a cosa serve

L’Ufficio Certificazioni Agricole provvede, in base alla Legge Regione Lazio n. 14 del 1999, al rilascio della certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.). 

Per definire l’attività di un imprenditore agricolo, il legislatore si è ispirato ai requisiti di Tempo, Reddito e Professionalità, come risulta dalla normativa di seguito elencata.

Deve intendersi, infatti, in riferimento all’art. 1 D. Lgs. 29/03/2004 n. 99, Imprenditore Agricolo Professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art.5 del Reg. CE n. 1257/1999 e la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n°G00029 del 7 gennaio 2020, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/1999, i requisiti minimi sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.

Lo status di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale), oltre che alle persone fisiche viene riconosciuto anche alle persone giuridiche quali le società di persone, cooperative e di capitali, qualora abbiano come oggetto sociale esclusivamente l’esercizio delle attività agricole come definito all’art. 2135 del Codice Civile.

Al fine di agevolare nella fase di start up e quindi “cominciare da zero”, sia per i giovani agricoltori sia per tutti coloro che intendano intraprendere questa professione, sono state istituite su tutto il territorio Regionale e quindi anche nel Comune di Roma i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) che forti della loro competenza specifica di settore agricolo possono dare consigli in merito.

La modulistica (vedi box Modulistica)

Con il modello di domanda è possibile, sia fare richiesta di attestazione (intendendo rientrare nella casistica di cui all’art. 1, comma 5-ter del D.lgs. 99/2004) sia di richiesta del certificato definitivo di I.A.P. (essendo già in possesso dei requisiti o avendoli raggiunti).

Per quanto riguarda il primo caso (attestazione) occorre allegare al modello di richiesta che dovrà essere riempito in tutte le sue parti: documento di riconoscimento valido, fascicolo aziendale o ripartizione aziendale e C.C.I.A.A..

Per il secondo caso (e quindi dopo avere raggiunto i requisiti) tutta la documentazione riportata nel “Quadro I” del modello di domanda.

Il requisito di I.A.P. è possibile raggiungerlo entro cinque anni (precedentemente per la Regione Lazio era tre anni), come indicato nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G00029 del 7 gennaio 2020, consultabile sempre al link su indicato ma cliccando su “Allegati”.

Al modello di richiesta di domanda dovrà essere affrancata una marca da bollo di 16 euro, occorre poi scannerizzare l’istanza e inviarla via PEC, al seguente indirizzo, protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it; la marca da bollo dovrà riportare la data del giorno stesso di invio della domanda.

Il termine di adozione del provvedimento finale (determinazione dirigenziale di rilascio/diniego del certificato di attestazione) è di 30 giorni e sarà notificato via PEC.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

- in caso di emanazione di provvedimento di diniego del rilascio del titolo autorizzativo, proposizione ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla notifica o conoscenza dell'atto, ai sensi del dgls. 02.07.2010, n. 104: in alternativa al ricorso al T.A.R. Lazio, proposizione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

 - in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, proposizione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R. Lazio di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

- in caso di inerzia del soggetto tenuto ad adottare nei termini il provvedimento finale, attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della Legge 07.08.1990, n. 241 (vedi apposita sezione del portale di Roma Capitale)

- in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, istanza al T.A.R. Lazio per risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1, Legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 30 e 133 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

- in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, richiesta di un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, azionando il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 28, c. 2, Legge 09.08.2013, n. 98, e dell'art. 2-bis, c. 1-bis, Legge 07.08.1990, n. 241 succ. modifiche.

 

Ricevimento del pubblico e informazioni

l’Ufficio PAMA e certificazioni agricole effettua il ricevimento del pubblico su appuntamento.

Si specifica che lo stesso è ubicato in Circonvallazione Ostiense, 191 - 2° piano - 00154 Roma.
Le richieste di certificazione IAP devono avvenire esclusivamente via PEC protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it , utilizzando l’apposita modulistica.

 

Attenzione: prima di fruire del servizio leggere l’Informativa sulla Privacy presente nel box Allegati.

 

 

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