Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

Descrizione del servizio

L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione preventiva, di cui all’art. 3 della Legge n. 574 dell’11 novembre 1996, da parte dei privati e/o delle aziende interessate, al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima della distribuzione.

La comunicazione preventiva deve essere corredata da una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull’assetto pedo geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell’ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un’idonea distribuzione.

L’iter procedurale è di carattere sia amministrativo che tecnico e comprende:

- l'accettazione delle comunicazioni;

- la predisposizione di un sopralluogo laddove ritenuto necessario per la verifica della correttezza delle informazioni contenute nella documentazione a corredo della comunicazione;

- l'attività di sportello pubblico per rapporti con gli utenti.

Il servizio è rivolto sia ai privati che alle aziende.

 

Modalità di fruizione del servizio

La comunicazione preventiva di cui alla Legge n. 574 dell’11 novembre 1996 – art. 3 si effettua tramite la compilazione e la trasmissione dell’apposita modulistica e la presentazione dell’istanza corredata della documentazione esclusivamente tramite P.E.C. al Dipartimento Tutela Ambientale, indirizzata all’Ufficio P.A.M.A., Sportello Unico Agricoltura e Certificazioni Agricole, al seguente indirizzo: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

 

Attenzione: prima di fruire del servizio leggere l’Informativa sulla Privacy presente nel box Allegati

Allegati
Ti potrebbe interessare anche
Link esterni
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie