Agenzie di Affari ex art. 115 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)
Le agenzie pubbliche o pubblici uffici di affari previste dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) sono le agenzie che, ai sensi dell'articolo 205 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento TULPS), "si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta", a esclusione di quelle attività di intermediazione che sono già soggette ad una specifica disciplina di settore (es. agenzia immobiliari, agenzie di viaggio, agenzie disbrigo pratiche automobilistiche).
Gli elementi che concorrono a caratterizzare l'attività svolta dalle suddette agenzie sono l'esercizio organizzato, in qualsivoglia modo purché continuativo e abituale, di un'attività professionale e con finalità di lucro oggettivamente riconducibile alla trattazione di affari altrui, nonché le prestazioni d'opera a tal fine collegate e svolte nei confronti di chiunque ne faccia richiesta.
Non rientra nelle Agenzie di Affari l'attività di prestazione di servizi svolta direttamente in favore di soggetti determinati, poiché in questo caso non si effettua intermediazione e la fornitura degli stessi è destinata a una specifica clientela.
Le agenzie di affari sono disciplinate dagli articoli da 115 a 120 del TULPS e sono tenute a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i..
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le tipologie di agenzie d'affari più ricorrenti:
Vendita di auto usate conto terzi; Pubblicità Spedizioni e trasporti; Pratiche inerenti il decesso di persone; Mostre, esposizioni e fiere campionarie; Collocamento di complessi artistici di musica leggera; Richiesta certificati conto terzi; Vendita biglietti di pubblici spettacoli; Intermediazione di rollini fotografici; Cambiavalute (D.Lgs. n. 169/2012, art. 5). La competenza in materia di agenzie d'affari è stata trasferita con D.Lgs. n. 112/98 ai Comuni.
L'Ufficio Agenzie di Affari, in osservanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 579/2006, è competente a ricevere SCIA necessaria per aprire un'agenzia d'affari, nonché ogni comunicazione inerente lo svolgimento dell'attività (trasferimento di sede, cambio di amministratore o della ragione sociale, apertura di succursale, variazione della tabella delle tariffe, etc). Dal 10 gennaio 2011 l'ufficio, al fine di semplificare le procedure relative alla vidimazione del giornale degli affari, riceverà l'autocertificazione in materia di tenuta del Registro Giornale degli Affari di cui all'art. 120 TULPS e la materiale vidimazione dello stesso sarà effettuata dal titolare, secondo le indicazioni contenute nel modulo predisposto.
In particolare la procedura da osservare sarà la seguente: presentazione all'Ufficio Agenzie di Affari del modulo di autocertificazione sottoscritta dal titolare, in duplice copia, da parte del titolare o di suo delegato (si ricorda che in questo ultimo caso è necessaria la delega e la fotocopia del documento del delegante); il modulo di autocertificazione, protocollato dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, dovrà essere conservato in allegato al Giornale degli affari oggetto di vidimazione in quanto ne costituisce parte integrante; i giornali degli affari dovranno essere numerati progressivamente in base all'anno di riferimento (es. n. 1 del 2011 ecc.).
Dal 29 marzo 2001, in osservanza di quanto previsto dal DPR n. 160 del 7 settembre 2010, è entrata a a regime la nuova procedura di presentazione telematica della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche per le attività di intermediazione ex art. 115 TULPS. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alle pagine dedicate al SUAP. Le procedure inerenti alle altre comunicazioni relative alla Agenzie di Affari (trasferimenti di sede, apertura di succursali ecc.) sono rimaste invariate.
Tramite la piattaforma telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive è possibile presentare:
Autocertificazione tenuta Registro giornale
Comunicazione apertura
Comunicazione trasferimento di sede
Comunicazione variazione Tabella delle Tariffe
Comunicazione di cessazione