Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini

Termini

Per l’accesso agli atti informale: immediato.

 

Per l’accesso agli atti formale: 30 giorni consecutivi.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta -decorrenti dalla data di protocollazione- questa si intende respinta (silenzio-diniego).

 

L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso.

I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

 

Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell’ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.

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