Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini

Rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza

Il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n°196/03, novellato dal Dlgs n°101/18 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) definisce agli artt. 59 e 60 i termini di tale rapporto richiamando la disciplina recata dalla Legge n°241/90 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni di legge in materia.

 

L’art 59 stabilisce che infatti anche i dati cd. “particolari”, quelli menzionati all’art. 9 comma 1 del Regolamento UE, ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, possano essere trattati verificandosi le condizioni poste dal comma 2 e 3 del medesimo articolo.

 

L’art. 60 prevede anche che quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, sia consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

 

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