Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato
Il commercio al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 4), è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Il commercio al dettaglio in sede fissa ha le seguenti tipologie:
• Attività di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq): Municipio; se inserita in un Centro Commerciale: Dipartimento.
• Medie strutture di vendita: con superficie di vendita maggiore di 250 mq e fino a 600 mq: Municipio; con superficie di vendita maggiore di 600 mq e fino a 2.500 mq: Dipartimento.
• Grandi strutture di vendita (superficie di vendita superiore a 2.500 mq) e Centri Commerciali: Dipartimento.
• Forme speciali di vendita (commercio elettronico, vendita a domicilio, apparecchi automatici, ecc.): Municipio.
Tramite la piattaforma telematica del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è possibile presentare:
Apertura
Variazione
Subingresso / Reintestazione / Riattivazione
Cessazione Attività