Addizionale Irpef
L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima.
L’addizionale comunale all’Irpef è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20/21 dicembre 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002. L’aliquota, inizialmente fissata nella misura dello 0,2% è stata successivamente modificata.
Con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 14 del 25 marzo 2015, tuttora in vigore, è stata confermata l'aliquota dello 0,9% dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stata ampliata la fascia di esenzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la soglia di esenzione dall’addizionale comunale all’IRPEF è fissata in 12 mila Euro per tutti i contribuenti.
Pertanto, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito complessivo sia inferiore o pari a 12 mila Euro, mentre la in caso di eccedenza del reddito oltre i 12 mila Euro, l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta per intero, per cui il limite di 12 mila Euro non costituisce in alcun modo una franchigia.
Rimborsi dell’addizionale comunale all’IRPEF
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 183 del 6 agosto 2013, ha assegnato all’Agenzia delle Entrate il compito di provvedere alla restituzione della maggiore imposta rilevata dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi o richiesta a rimborso tramite istanza degli interessati.
La richiesta di rimborso, corredata della documentazione a sostegno della domanda, deve essere presentata al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale - Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali - con le seguenti modalità:
- raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Dipartimento Risorse Economiche - Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali – Via Ostiense, n. 131/L, 00154 Roma
- PEC indirizzata al protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Il Dipartimento Risorse Economiche, acquisita la richiesta, la inoltrerà all’Agenzia delle Entrate che provvederà alla restituzione della maggiore imposta versata.
Il versamento va effettuato mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Codici tributo | |
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H501 | codice Ente locale (Comune di Roma) |
3816 | se il versamento viene effettuato dal sostituto d'imposta |
3843 | versamento in autotassazione -ACCONTO - (Ris. N. 368/E del 12/12/2007) |
3844 | (dal 01/01/2008 il codice tributo per l'autotassazione-saldo 3817 è stato sostituito dal 3844) se il versamento avviene in autotassazione direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico) - SALDO - (Ris. n. 368/E del 12/12/2007) |
3857 | interessi pagamento dilazionato in autotassazione (Ris. N. 368/E del 12/12/2007) |
3818 | se il versamento avviene a seguito di trattenuta del sostituto d'imposta in sede di modello 730 |