Contributo di soggiorno

Descrizione del servizio

Descrizione del servizio

 

Il Contributo di soggiorno è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010, in conformità all’art. 14, comma 16, lettera e), del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La disciplina del Contributo è contenuta nel "Regolamento sul Contributo di soggiorno di Roma Capitale", approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22 dicembre 2010. Successivamente, il Regolamento è stato oggetto di modifiche e revisioni per adeguarsi agli interventi legislativi in materia.

 

Il Contributo di soggiorno rappresenta un’entrata di natura tributaria e, pertanto, è soggetto alle disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi, oltre che alle norme statali e comunali vigenti. Il presupposto del Contributo è il pernottamento di persone non residenti nel territorio di Roma Capitale presso strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale, e altri immobili destinati alla locazione breve situati nel territorio di Roma Capitale.

 

I soggetti passivi del Contributo sono i non residenti che pernottono nelle strutture sopra indicate. Il pagamento è calcolato per persona sulla base delle tariffe e del numero di pernottamenti indicati nella Tabella, Allegato A, del Regolamento vigente, tenendo conto dei casi di esenzione previsti.

 

I responsabili del pagamento sono i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone per locazioni brevi, inclusi intermediari immobiliari e gestori di portali telematici. A loro carico sono previsti obblighi di informazione, pubblicità, trasparenza, comunicazione, dichiarazione, riscossione e versamento.

 

Il versamento del Contributo deve essere effettuato a Roma Capitale entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

 

Negli allegati è disponibile la normativa regolamentare di riferimento e la Risoluzione n. 64/E Agenzia Entrate con i codici tributo per il pagamento del contributo di soggiorno tramite modello F24.

 

Informazioni aggiuntive

 

ATTENZIONE: negli allegati è presente il D.M. del 29 aprile 2022 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale del contributo di soggiorno e le relative istruzioni per la compilazione. Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni annuali del 2020 e del 2021 da presentare entro il 30 settembre 2022, come stabilito dall’art. 3, comma 6, del D.L. n. 73/2022 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2022).

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle FAQ pubblicate il 19 settembre 2022, ha chiarito che, essendo il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante il modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato dichiarazioni/comunicazioni al Comune per gli anni 2020 e 2021 seguendo le indicazioni comunali non sono obbligati a ripresentare la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di questo caso, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.

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