Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

La Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 recante la "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", in forza della quale non hanno più applicazione le norme statali in materia: Legge 25 agosto 1991, n. 287 e articolo 2 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25, stabilisce ai sensi dell'art. 5 comma 1 che i Comuni determinino i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede degli esercizi esistenti, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge regionale medesima.

 

In coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con Deliberazione 25 luglio 2007, n. 563, e con il Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009, n. 1 il Dipartimento ha predisposto una disciplina per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande basata sul possesso di determinati requisiti strutturale e criteri di qualità.

Il Consiglio Comunale ha approvato suddetta regolamentazione con la Deliberazione n. 35 del 16 marzo 2010.

 

La modulistica e la normativa di riferimento sono consultabili nel portale telematico Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P. Roma.

 

Nota bene: il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive è competente per le sole attività di somministrazione inserite in esercizi con superficie di vendita da 600 mq a 2.500 mq e in grandi strutture di vendita, organizzate e autorizzate come Centro Commerciale.

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