Descrizione del servizio
L'istituto della retrocessione dà titolo alla restituzione dei beni espropriati, qualora non sia realizzata o non sia più utilizzabile l'opera alla cui realizzazione i beni erano stati destinati dalla dichiarazione di pubblica utilità (Decreto di Esproprio) ovvero quando, pur essendo stata eseguita l'opera pubblica o di pubblica utilità, emerga che uno o più immobili espropriati non siano stati utilizzati.
A seguito delle istanze di retrocessione, da parte degli originari proprietari delle aree espropriate o aventi titolo, viene avviato il procedimento istruttorio volto all’accertamento dei requisiti di legge ai fini dell’eventuale riconoscimento in capo al richiedente del diritto di retrocessione sui beni, oggetto di esproprio.
Quanto sopra, al fine di consentire, altresì, all’Amministrazione procedente di esprimere le proprie determinazioni anche in merito alla configurabilità di una retrocessione totale o parziale in relazione alla singola fattispecie per l’emissione della declaratoria di inservibilità..
Va precisato che presupposto necessario e pregiudiziale per l’emissione della declaratoria di inservibilità da parte dell’autorità espropriante (Regione Lazio), ai fini della cd. Retrocessione parziale, è costituito dal fatto che l’opera sia stata realizzata senza l’utilizzo, in tutto od in parte, degli immobili espropriati di cui si chiede la retrocessione ed, in secondo luogo, dalla valutazione dell’ente beneficiario e promotore dell’esproprio (Roma Capitale) dalla quale si evinca l’inservibilità dell’immobile
Qualora venga accertata l’inservibilità del bene agli scopi pubblici e la non sussistenza di cause ostative al trasferimento patrimoniale in favore dei richiedenti, l’Ufficio procedente richiede al tecnico incaricato dall’Amministrazione la stima del corrispettivo di retrocessione, cui consegue, se formalmente accettato dalla parte istante, l’avvio della fase di predisposizione del provvedimento autorizzativo al trasferimento patrimoniale e la successiva stipula dell’atto di retrocessione.