Richiesta di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di Roma Capitale

Sommario
  1. Descrizione del servizio
  2. Informativa sulla Privacy
  3. Procedimento

Descrizione del servizio

L’alienazione degli immobili di patrimonio indisponibile di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui al  piano di dismissione del patrimonio capitolino di cui alle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 237/2007 e Giunta Comunale n. 39/2008, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 684 del 26/09/2008, è regolata da norme che prevedono la cessione di detti beni a prezzo agevolato, a fronte del quale la legge impone un divieto di rivendita (decennale o quinquennale) degli immobili acquistati (art.1 comma 20 Legge n.560/93 e art. 48 comma 8, L.R.L. n.27/2006), decorso il quale è riconosciuto in favore dell’Amministrazione cedente un diritto di prelazione sull’acquisto in fase di prima rivendita (art. 48 comma 10 bis L.R. Lazio n. 27/2006), riportato in tutti i contratti di compravendita stipulati, con clausola trascritta alla Conservatoria dei RR.II. La previsione del diritto di prelazione costituisce un rafforzamento del divieto di rivendita e come tale è esperibile solo quando sia decorso il decennio (o il quinquennio nei casi ammessi dalla legge) dalla registrazione dell’atto di compravendita, al fine di evitare intenti speculativi.

Le stesse enorme che regolano la materia riconoscono al primo acquirente di un alloggio popolare il diritto potestativo di richiedere, decorsi i termini per il divieto di rivendita, l’estinzione del diritto di prelazione, dietro pagamento di una somma, anch’essa determinata dalla legge. L’estinzione della prelazione consente al soggetto proprietario dell’immobile di rivenderlo a libero mercato a terzi, restando egli obbligato nei confronti dell’Amministrazione per eventuali conguagli di OO.AA., ove dovuti, non ancora contabilizzati alla data del pagamento dell’importo dovuto a titolo di estinzione. Il nominativo dell’eventuale nuovo proprietario dovrà essere comunicato all’Amministrazione, qualora l’immobile ricada in un fabbricato dove non si sia costituito un Condominio, al fine di consentire a Roma Capitale la riscossione degli oneri accessori relativi alla gestione delle parti comuni dello stesso.

La procedura per l’estinzione del diritto di prelazione prevede che, ai sensi dell’art. 1 c. 25 della Legge n. 560/93, il quantum da corrispondere in favore dell’Ente cedente da parte dell’acquirente dell’alloggio, così come già previsto dall’art. 28 c. 9 della Legge n.513/77, viene determinato nel 10% del valore catastale dell’immobile sulla base degli estimi catastali vigenti al momento della richiesta oltre IVA corrente, trattandosi di acquisto di un diritto.

Detta somma è dovuta in ogni caso di rivendita, anche parziale dell’immobile acquistato con i benefici previsti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, anche quando il trasferimento avvenga tra parenti.

In caso di successione ereditari gli eventuali coeredi del proprietario/dei proprietari dell’immobile ERP utilizzano il bene ereditato secondo le regole del codice civile che regolamentano la comunione se il titolo o la legge non dispone diversamente. E’ vietato qualsiasi atto, anche se assunto con la maggioranza dei partecipanti alla comunione ereditaria che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune, che possa pregiudicare l’esercizio del diritto di prelazione in capo all’Amministrazione.

Fatto salvo il divieto di alienazione e di mutamento della destinazione d’uso previsto dalla legge 560/1993 e ss.mm. e ii., gli eventuali coeredi possono comunque disporre delle proprie quote, facendo confluire a titolo gratuito la piena proprietà delle stesse in capo ad uno solo dei comunisti eredi, senza che quest’attività configuri una violazione del divieto di rivendita e comunque, senza dover corrispondere all’Amministrazione quanto dovuto a titolo di estinzione della prelazione, che resta ferma a favore di Roma capitale sino alla prima rivendita dell’immobile.

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