Inquinamento acustico - Parere di conformità acustica ambientale

Rilascio del parere di conformità acustica ambientale per attività permanenti

Il servizio riguarda il rilascio del parere di conformità acustica ambientale (clima/impatto acustico) nell’ambito dei procedimenti abilitativi per la realizzazione o modifica delle opere previste dall’art. 8 della legge 447/95. Tale parere è richiesto su istanza del richiedente per ottenere il corrispondente titolo abilitativo. Le opere interessate sono suddivise in tre categorie principali:

 

  • Comma 2 lettere a, b, c, e, f: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, infrastrutture stradali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  • Comma 3 lettere a, b, c, d, e: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
  • Comma 4: titolo abilitativo edilizio, esclusi gli edifici adibiti a civile abitazione.
     

La compatibilità acustica ambientale si riferisce alla previsione che le opere sopra indicate rispettino i limiti acustici fissati dalla normativa di settore e dalla Classificazione acustica del territorio comunale (Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004). Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi del Decreto Legge “Semestre europeo”, convertito in Legge del 13.07.2011 n. 106 (G.U. n. 160/2011), l’attestazione previsionale di conformità acustica ambientale deve essere depositata, insieme agli altri elaborati tecnici richiesti, presso l’Ufficio preposto al rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire o altra procedura abilitativa).

 

Ultimo aggiornamento: 17/12/2025

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