Utilizzo di aree pubbliche di pregio per eventi

Autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporanea per manifestazioni di rilevanza cittadina o nazionale e per manifestazioni che interessano contemporaneamente il territorio di più Municipi.

 

Tale procedimento è diretto al rilascio dell'autorizzazione, rivolta agli organizzatori di una manifestazione, ad occupare il suolo pubblico per un determinato periodo di tempo.

La procedura è disciplinata dalle seguenti normative: Regolamento Decentramento Amministrativo - Del. C.C. n.10/99 e ss.mm.ii.; D.lgs. n. 42/2004; Del. C.C. n. 39/2014; Del. C.C. n. 48/2009, Protocollo d'intesa Roma Capitale e MIBAC; Del. A.C. n. 66/2014; (Regolamento circolazione e sosta bus Turistici nelle ZTL e s.m.i.); Del. G.C. n. 452/2011; Del. G.C. n. 221/2013; Ordinanza del Sindaco n. 287 del 28/12/2012; Del. A.C. n. 4 del 25/01/2017; Linee Guida della Prefettura di Roma prot. 0300384 del 7 agosto 2018.

 

La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'indirizzo pec: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

 

Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono elencati nella modulistica di riferimento. 

 

Si rammenta che la domanda dovrà rispettare le disposizioni sull’imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.

L'assolvimento di imposta di bollo si effettua mediante apposizione di una marca da bollo di € 16,00  sull’istanza inoltrata.


Il pagamento dei diritti d'istruttoria, per l'importo previsto ai sensi della Deliberazione Giunta Capitolina n. 245/2018, si effettua tramite bonifico bancario sul c/c della Tesoreria di Roma Capitale, c/o Unicredit,  Filiale Roma 52 - codice IBAN IT 69 P 02008 05117 000400017084, con l’indicazione della causale: "Evento/manifestazione/iniziativa"

Il pagamento del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico (COSAP) si effettua presso gli uffici del Municipio competente per territorio.

Il procedimento è concluso in trenta giorni, ovvero in sessanta giorni per le occupazioni ricadenti nella città storica, a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove, questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa". (art. 4 Del. A.C. n. 39/2014 e ss.mm.ii.).

 

 

 

 

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