Decertificazione: Incentivazione del processo di introdotto dalla Legge n. 183/2011

Informazioni

Certificazione e nei rapporti tra P.A. e cittadino

Dal 01/01/2012 le autocertificazioni sostituiscono atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre P.A. pertanto la Pubblica Amministrazione non può richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre P.A. e se lo fa scatta la violazione dei doveri di ufficio. Infatti vi è l'obbligo dell'acquisizione diretta dei dati presso le altre amministrazioni certificanti. I cittadini, quindi, possono produrre solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Resta la possibilità di richiedere alla P.A. il rilascio di certificati attestanti stati, qualità personali e fatti ma tali certificati sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

 

Soggetti interessati

Cittadini italiani, P.A., persone giuridiche, società, enti, associazioni e Comitati aventi sede in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, cittadini non appartenenti all'Unione solo se regolarmente soggiornanti in Italia.

 

 

Data di pubblicazione: 21/09/2020

Data aggiornamento: 27/01/2021

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