Decertificazione: Incentivazione del processo di introdotto dalla Legge n. 183/2011

Sommario
  1. Informazioni
  2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
  3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Di seguito si riporta l'elencazione di ciò che, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, è possibile autocertificare:

data e il luogo di nascita;

residenza;

cittadinanza;

godimento dei diritti civili e politici;

stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

stato di famiglia;

esistenza in vita;

nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

appartenenza a ordini professionali;

titolo di studio, esami sostenuti;

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di tipo previsti da leggi speciali;

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

stato di disoccupazione;

qualità di pensionato e categoria di pensione;

qualità di studente;

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualunque tipo;

tutte le situazioni relative all'adempimento obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel fogli matricolare dello stato di servizio;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Non possono essere oggetto di autocertificazione:

i certificati medici
i certificati sanitari
i certificati veterinari
i certificati di origine
i certificati di conformità CE
i certificati di marchi o brevetti.

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