Informazioni utili sulle contravvenzioni ("Contravvenzioni” è di uso comune - Nel linguaggio giuridico è “Sanzione Amministrativa Pecuniaria")

Sommario

Descrizione del servizio

La parola “Contravvenzioni” è di uso comune, anche se giuridicamente inappropriata.

 

Si usa, nel linguaggio comune, definire “Contravvenzione o Multa” ciò che  nel linguaggio giuridico è “Sanzione Amministrativa Pecuniaria”.

 

Pur nella consapevolezza che i concetti di “Contravvenzione e di Multa”, in punto di diritto, attengono al diritto penale e riguardano la trattazione di affari giudiziari, è stato preferito collegare le informazioni inerenti alle “Sanzioni Amministrative Pecuniarie” a tali denominazioni comuni, proprio per facilitare l’accessibilità per chi non conosca le sottigliezze giuridiche sottese alla terminologia giuridica.

 

Pertanto qui si precisa che, per esigenze di semplificazione della comunicazione, la locuzione “Contravvenzioni” si riferisce agli atti recanti sanzioni amministrative disciplinate dalla L.689/1981 e dal D.Lgs 285/1992, comunemente anche conosciuti come “ordinanze ingiunzioni”, “Determinazione Dirigenziali Ingiuntive”, “Verbali”, “Avvisi di Accertamento”, etc.

 

In questa sezione sono presenti schede informative relative a cosa fare in caso di ricevimento di atti recanti Sanzioni Amministrative, Verbali, Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, etc.

Dal 1° marzo 2020 ci si potrà rivolgere  esclusivamente   agli sportelli di Æqua Roma S.p.A, siti in via Ostiense 131/T, previa prenotazione, per ottenere le informazioni utili relativamente a verbali di accertamento di sanzioni amministrative e/o cartelle di pagamento.

 

In particolare sarà possibile presentare i ricorsi avverso verbali degli ausiliari del traffico, i modelli per la decurtazione dei punti ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada, le richieste di discarico di cartelle di pagamento, nonché ottenere informazioni riferite a procedimenti sanzionatori.

Ai medesimi sportelli sarà anche possibile ottenere copia dei verbali, notifiche e/o eventuali rilievi fotografici annessi di cui il cittadino avesse bisogno.

Per prenotare un appuntamento è necessario accedere al sito www.aequaroma.it, selezionare “Esci dalla Fila Prenota un appuntamento”, inserire quindi codice fiscale e numero di atto ricevuto.

 

Gli sportelli di Æqua Roma S.p.A., in materia di sanzioni amministrative, ricevono:

 

- dal lunedì al venerdì con orario 9:00-13:00

- il giovedì con orario 9:00-16:00.


 

 

Per ulteriori informazioni è a disposizione il Contact Center di Roma Capitale 060606.

 

Inoltre accedendo nell’area riservata del Portale di Roma Capitale al Servizio Roma Multe è generalmente possibile visualizzare e consultare tutte le contravvenzioni e gli atti ad esse correlate (notifiche, eventuali rilevamenti fotografici se previsti, pagamenti, etc.)  senza dover presentare un’istanza di accesso agli atti.

 

Per identificarsi bisogna accedere al seguente indirizzo internet:

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page

 

L’identificazione al Portale determina un consistente risparmio dei tempi di attesa e dei costi di una normale procedura di accesso documentale qui di seguito riportata.


 

 

 

Procedura di accesso documentale

 

Come sopra specificato, per acquisire copia dei verbali e delle relative notifiche riportati in una cartella di pagamento o in un atto cautelare ci si dovrà rivolgere, dal 1° marzo 2020, agli sportelli di Æqua Roma S.p.A, siti in via Ostiense 131/T, previa prenotazione.

Una  richiesta di accesso agli atti  può essere presentata anche al Dipartimento Risorse Economiche attraverso i seguenti canali:

- tramite PEC all’indirizzo protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
- per posta scrivendo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Risorse Economiche, via Ostiense 131/L, 00154 - Roma

 

Per le istanze di accesso documentale, consultare le informazioni presenti in questo link

 

 

La richiesta di accesso agli atti deve contenere:

- motivazione giuridica della richiesta;

- generalità complete del richiedente e recapito telefonico (fisso e/o mobile);

- copia cartella di pagamento o atto cautelare, ecc.;

- copia documento d'identità dell'interessato;

- nel caso di società, autocertificazione della qualità di legale rappresentante e copia del documento d'identità dello stesso.

 

La richiesta di accesso agli atti può essere presentata anche da altra persona munita di delega scritta in carta semplice e di copia del documento d’identità del delegante (ossia del soggetto titolare della cartella di pagamento o di altro atto ricevuto).

La risposta alla richiesta di accesso sarà pronta entro il 30° giorno dall’accettazione della stessa. Per il ritiro dell’atto è necessario pagare i diritti di ricerca e produzione copie.

 

 

 

 

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