Informazioni utili sulle contravvenzioni ("Contravvenzioni” è di uso comune - Nel linguaggio giuridico è “Sanzione Amministrativa Pecuniaria")

Sommario

Pagamento delle Sanzioni al Codice della Strada

Il pagamento delle Sanzioni Amministrative pecuniarie può riguardare i Verbali del Codice della Strada e le Ordinanze Ingiuntive adottate dal Prefetto (in caso di rigetto dei ricorsi in materia di codice della strada o negli altri casi in cui la legge non ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione).

 

       VERBALI

L’articolo 202 del D.Lgs n°285/1992 disciplina il pagamento spontaneo dei verbali che accertano violazione al Codice della Strada.

 

                PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Salvo limitati casi (es.: ricorrenza della sanzione amministrativa accessoria della confisca; casi espressamente esclusi dalla norma, come ad esempio l’art. 192) di norma è ammesso il "pagamento in misura ridotta" della sanzione.

Il pagamento in “misura ridotta” ha valore estintivo rispetto alla violazione commessa:

1)      quando venga versato un importo pari al minimo della sanzione edittalmente prevista, oltre le spese di accertamento e notificazione;

2)      quando il pagamento sia stato effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Qualora il 60° giorno sia un festivo, il termine di pagamento scade il 1° giorno feriale successivo al 60°.

Si sottolinea che i 60 giorni previsti per il pagamento NON equivalgono a due mesi, quindi è importante fare il conteggio esatto tra la data di notificazione del verbale e quello di effettuazione del pagamento per essere certi che esso sia avvenuto in maniera tempestiva.

È importante ricordare che qualora entro il termine sopra indicato non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, a norma dell’art. 203 comma 3 del Codice della Strada, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

 

                PAGAMENTO IN MISURA ULTERIORMENTE RIDOTTA

 

Salvo che la violazione commessa non comporti, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della confisca o della sospensione della patente, di norma è ammesso il “pagamento in misura ulteriormente ridotto” della sanzione.

Il pagamento in “misura ulteriormente ridotta” ha valore estintivo rispetto alla violazione commessa:

1)      quando venga versato un importo pari al minimo della sanzione edittalmente prevista con riduzione del 30% dell’importo, oltre le spese di accertamento e notificazione;

2)      quando il pagamento sia stato effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Qualora il 5° giorno sia un festivo, il termine di pagamento scade il 1° giorno feriale successivo allo stesso.

È importante ricordare che qualora il pagamento in “misura ulteriormente ridotta” venga effettuato tardivamente, non si verificherà l’effetto estintivo del pagamento e le somme versate saranno trattenute a titolo di acconto a norma dell’articolo 389 del D.P.R.495/1992. L’Amministrazione recupererà –mediante iscrizione a ruolo- la differenza tra quanto versato e quanto dovuto a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice della Strada.

 

        ORDINANZE - INGIUNZIONI DEL PREFETTO

 

L’articolo 204 del Codice della Strada prevede che, il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’Ordinanza-Ingiunzione.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

 

Il pagamento dei verbali meccanizzati al Codice della Strada  è attestato sulla piattaforma nazionale PagoPA e può essere effettuato:

a)       utilizzando il sito internet di Roma Capitale (www.comune.roma.it anche per utenti anonimi), mediante carta di credito (selezionando il circuito e indipendentemente da chi ha emesso la carta) o disponendo addebito diretto in conto corrente (per le banche attestate sul nodo PagoPA - L’addebito in conto è sostanzialmente un bonifico strutturato);

b)      presso gli Uffici Postali utilizzando “l’avvisatura PagoPA”, contenente il bollettino di conto corrente postale PA, allegata all’atto. Si precisa che per pagamenti sul conto corrente postale 20046033 attestato sul nodo pagoPA non è possibile usare bollettini bianchi ordinari che, pertanto, vengono rifiutati dagli Uffici Postali;

c)       presso le ricevitorie Sisal, Lottomatica con “l’avvisatura PagoPA” allegata all’atto notificato;

d)      presso gli sportelli bancari con “l’avvisatura PagoPA” allegata all’atto notificato;

e)    mediante il proprio home-banking selezionando il circuito CBILL. Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo pagoPA. Per pagare è necessario selezionare ROMA CAPITALE ed inserire lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento indicato nell’atto) ed il codice APNEY. Anche questa modalità è un bonifico strutturato;

f)        presso gli esercizi di “grande distribuzione” attestati sul nodo pagoPA, mediante l’avvisatura PagoPA allegata all’atto notificato;

La lista completa degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla pagina www.pagopa.gov.it.

Tutte le modalità sopra indicate prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a seconda del canale e del mezzo usato. Le commissioni sono stabilite a livello nazionale. I pagamenti eseguiti con i sistemi sopra citati vengono automaticamente riconciliati nei sistemi che hanno generato la posizione debitoria.

Per gli atti e delle richieste cui non è allegata “l’avvisatura Agid”   il pagamento può essere effettuato su c/c 2022 intestato a:

Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche Contravvenzioni

IBAN IT-67-X-07601-03200-000000002022

 

N.B.  Per tutti i pagamenti effettuati occorre conservare la relativa documentazione per almeno 5 anni

 

Allegati
Ti potrebbe interessare anche
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie