Informazioni utili sulle contravvenzioni ("Contravvenzioni” è di uso comune - Nel linguaggio giuridico è “Sanzione Amministrativa Pecuniaria")

Sommario

Casi in cui è ammessa la riduzione del 30%

Con il cd. "Decreto del Fare" (D.L. n. 69 del 2013), convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21 agosto 2013, è stato modificato l’art. 202 del Codice della Strada.

I verbali che scaturiscono dalle violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria possono essere pagati con riduzione del 30% sull’importo minimo edittale.

 

 

E’ ammessa la riduzione del 30% delle sanzioni amministrative pecuniarie anche nei casi in cui:

  • -la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 07,00 di cui all’art. 195, comma 2bis, C.d.S.;

 

  • - il pagamento ridotto ad un quarto previsto dall’art. 193, comma 3, C.d.S., andrà ulteriormente ridotto del 30%.

 

 

 

Non è ammessa la riduzione del 30% nel caso di:

  • - violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S. (non vi rientra la confisca, eventuale, prevista dall’art. 193, comma 4, del C.d.S.). L’ulteriore riduzione del 30% è esclusa anche nei casi in cui la confisca, pur prevista, non possa essere in concreto disposta come nel caso di veicolo appartenente a persona estranea all’illecito.

 

  • - violazioni del codice della strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (la riduzione del 30% è applicabile quando la violazione è riferita ad una norma che non prevede direttamente come sanzione accessoria la sospensione della patente, ma questa sia conseguenza dell’applicazione di altra norma; è il caso della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 223, comma 2, C.d.S., come accade, ad esempio, nel caso previsto dall’art. 149, comma 6, C.d.S. – distanza di sicurezza tra veicoli – collisioni con lesioni gravi alle persone);

 

  • - violazioni del codice della strada che prevedano la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la stessa sia stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente (es.: velocipede);

 

  • - violazioni del codice della strada commesse da trasgressore minorenne per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per le quali è necessario contestare la violazione all’esercente la potestà genitoriale;

 

  • - violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (cfr. art. 202, commi 3 e 3 bis, del C.d.S.); (casi: il trasgressore non ha ottemperato all’invito a fermarsi; il trasgressore, conducente di veicolo a motore, si è rifiutato di esibire i documenti di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che ai sensi della normativa vigente deve avere con sé);

 

  • - violazioni connesse alla circolazione stradale, la cui disciplina non è riferita al codice della strada, salvo che in tali norme non vi sia un espresso rinvio al codice della strada
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