Informazioni utili sulle contravvenzioni ("Contravvenzioni” è di uso comune - Nel linguaggio giuridico è “Sanzione Amministrativa Pecuniaria")

Sommario

Ricorso avverso verbale

Si ricorda che il ricorso è sempre alternativo al pagamento (questo significa che o si paga o si propone ricorso).

 

In materia di sanzioni amministrative inerenti il Codice della Strada, il ricorso si può presentare ALTERNATIVAMENTE al Prefetto o al Giudice di Pace.

 

RICORSO AL PREFETTO

 

  •      Il Ricorso si presenta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale, senza spese e su carta semplice esente da bollo.

 

  •      Il ricorso contro il verbale accertato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, può essere presentato indirizzandolo al Prefetto di Roma: con consegna a mano o lettera A/R, presso il Gruppo da cui dipende l’operatore di Polizia Locale che ha accertato la violazione (l’indirizzo è indicato nel verbale). Il ricorso può essere anche presentato direttamente al Prefetto di Roma, mediante Lettera A/R o PEC, presso l’indirizzo istituzionale dell’Autorità Amministrativa predetta.

 

  •       Il ricorso contro il verbale accertato dagli Ausiliari del Traffico (es: omesso pagamento parcheggi strisce blu, corsie preferenziali, soste nello spazio riservato ai mezzi pubblici bus, etc), può essere presentato:    1)- con consegna a mano presso gli sportelli di Æqua Roma S.p.A, siti in via Ostiense 131/T (prenotando un appuntamento). Il ricorso può essere anche presentato 2)- tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Direzione gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie via Ostiense, 131/L – 00154 Roma (oppure direttamente al Prefetto sempre con raccomandata A.R.) oppure 3)- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it. Il ricorso può essere, altresì, presentato 4)-direttamente al Prefetto di Roma, mediante Lettera A/R o PEC, presso l’indirizzo istituzionale dell’Autorità Amministrativa predetta.

 

  •         Il ricorso dovrà essere corredato della seguente documentazione: richiesta di annullamento firmata dall’intestatario del verbale (con eventuale richiesta di audizione al Prefetto per spiegare l’accaduto); copia della eventuale documentazione attestante l’estraneità del veicolo all’infrazione rilevata (es: atto di vendita autenticato dal notaio, permesso invalidi, etc); copia del documento di identità dell’intestatario del verbale; copia od originale del verbale;

 

  •        È possibile presentare anche ricorsi cumulativi (c.d: procedura di “unificazione”) in una serie specifica di casi: violazione art. 7 C.d.S. (es: sostava in zona ove vige apposito divieto, etc): quando sono state accertate due o più violazioni nell’arco delle 24 ore; violazione art. 158 C.d.S. (es: sostava sull’attraversamento pedonale, sostava in corrispondenza dell’intersezione stradale, sostava sul marciapiede, etc): quando sono state accertate due o più violazioni nel medesimo giorno di calendario, nella stessa via e stesso numero civico. Per chiedere l’annullamento per “unificazione” di un verbale, deve essere dimostrato il pagamento dell’altro. Nel caso di infrazioni dinamiche non è prevista l’unificazione (es: ripetuti transiti nelle zone a traffico limitato, ripetuti passaggi ove vige un divieto di transito, etc).

 

  •         La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione dello stesso (ricevuta di ritorno raccomandata A/R o ricevuta rilasciata dallo sportello) dovranno essere conservate per almeno 5 anni.

 

  •         Il mancato accoglimento del ricorso deve essere comunicato al cittadino entro: 360 giorni se presentato direttamente al Prefetto (il conto dei giorni è: 30 giorni per la trasmissione agli organi accertatori + 60 giorni per l’istruttoria della pratica presso l’organo accertatore + 120 giorni per la determinazione del Prefetto + 150 giorni per la notifica all’intestatario del verbale della ordinanza prefettizia); 330 giorni se presentato direttamente all’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore (60 giorni per l’istruttoria della pratica presso l’organo accertatore + 120giorni per la determinazione del Prefetto + 150 giorni per la notifica all’intestatario del verbale della ordinanza prefettizia); qualora l’Ordinanza del Prefetto venga notificata oltre il termine di cui sopra, è necessario rivolgersi alla Prefettura di Roma per tutti gli aspetti correlati alla presunta tardività della decisione (ciò in quanto nel caso in cui non venga notificato alcun atto al cittadino da parte della Prefettura entro i termini sopra indicati il ricorso deve intendersi accolto per silenzio - accoglimento).

 

  •          Nel caso in cui il Prefetto emetta l’Ordinanza con cui rigetta il ricorso, verrà disposto il pagamento del doppio della sanzione, ai sensi dell’art. 204 del C.d.S.

 

  •          Contro l’Ordinanza di rigetto del ricorso emessa dal Prefetto si può ricorrere al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

 


RICORSO AL GIUDICE DI PACE

 

  •          Il ricorso può essere proposto Giudice di Pace di Roma, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, senza ministero di avvocato, ma comunque previo pagamento del contributo unificato determinato per legge, in ragione del valore economico della sanzione.

 

  •          Nel caso in cui il ricorso venga presentato al Giudice di Pace è opportuno informare: la Direzione gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie nel caso in cui il verbale sia stato redatto dagli Ausiliari del Traffico; il Gruppo dei Vigili che ha rilevato l’infrazione nel caso di verbale redatto dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

 

  •         Il ricorso può essere presentato direttamente presso gli uffici del Giudice di Pace siti in via Teulada, 40 - 00195 Roma (tel. 06/372731) o inviando una raccomandata A/R allo stesso indirizzo.

 

  •          Al Giudice di Pace è possibile richiedere la “sospensiva dei termini di pagamento”, quando la lunghezza del processo possa pregiudicare l’integrità economica del destinatario, ricorrendo gravi motivi.

 

  •          La sentenza del Giudice di Pace che definisce il ricorso può determinare, secondo il principio del libero convincimento del giudice, l’importo della sanzione amministrativa da pagare, in caso di rigetto del ricorso.

 

  •         Contro la sentenza del Giudice di Pace, entrambe le parti in causa possono proporre appello innanzi al Tribunale di Roma.

 

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