Proroga del Permesso di Costruire

Attenzione: prima di fruire del servizio leggere l’informativa sulla Privacy presente nel box Allegati

L’art. 15 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) norma l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, stabilendo in particolare, al comma 2,che:

“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”

Per richiedere informazioni o presentare istanze rivolgersi all’Ufficio Contenzioso - Sub – procedimenti della Direzione Edilizia che cura i procedimenti edilizi di proroga, decadenza, autotutela, etc. del Permesso di Costruire e della DIA.

Il modulo da compilare per presentare istanza di proroga è reperibile negli Allegati a questa pagina

 

Ti potrebbe interessare anche
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie