Tracciabilità rifiuti da costruzione e demolizione. Documentazione istanza edilizia

Sommario
  1. Descrizione del servizio
  2. Informativa sulla Privacy

Descrizione del servizio

Ai sensi del Dlgs 36/2003, art. 2, comma 1, lett. E per “rifiuti inerti” si intendono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.  

La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 100 del 25 novembre 2016, l'Amministrazione Capitolina ha introdotto l'obbligo di presentare in allegato alle istanze di tipo edilizio la documentazione di "tracciabilità dei rifiuti  da costruzione e demolizione (cantieri di tipo edilizio, comprensenvi di operazioni di scavo)".

La Deliberazione Capitolina in argomento dà applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012, prevedendo l'obbligo di presentazione delPiano di Gestione dei Rifiuti di tipo edile (Cap. 2°.2 della DGR 34/2012) e introducendo - tra gli allegati - un modello semplificato per i rifiuti edili prodotti da piccoli lavori domestici e gli schemi di comunicazione di fine lavori/SAL.

Ti potrebbe interessare anche
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie