Criteri progettuali in materia di energia - Legge 10/91

Si comunica che con Atto Rep 2016/18162 é stato pubblicato all'Albo Pretorio l'Avviso pubblico per la digitalizzazione del deposito progetti ex art. 28 Legge 10/1991

 

con decorrenza 1 giugno 2016 il deposito dei progetti ex art. 28 Legge 10/1991, ai fini della definizione dei criteri progettuali di rispondenza del fabbricato in progetto (ristrutturazione o nuova costruzione) riguardo alla normativa in materia di energia, potrà avvenire in modalità digitale oltreché cartacea.

 

A decorrere da lunedì 3 ottobre 2016 l’unica modalità di deposito sarà quella digitale, tramite invio di una PEC

 

Per inoltrare il progetto l’utente dovrà seguire questi semplici passaggi:

 

1. Scaricare il modello dal Portale, compilarlo in ogni sua parte; stamparlo e firmarlo

(per la compilazione del modello pdf consigliamo l'utilizzo del browser Internet Explorer oppure Chrome con Adobe Reader aggiornato)


2. Inviare una PEC al seguente indirizzo: protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it 

 

Riportando nell’oggetto la dicitura: Deposito L.10/91 … (breve descrizione)

Allegando prima di qualunque altro documento di progetto,  il modello scansionato e firmato insieme ai  documenti tecnici in formato .pdf

3. ATTENZIONE la capacità massima dei documenti da allegare via PEC non può superare i 30 Mbyte

 

 

Per progetti il cui contenuto in termini di spazio di memoria preveda allegati superiore ai 30 Mbyte, l’utente dovrà effettuare il deposito in formato digitale con consegna a mano (su supporto informatico CD/DVD).

Non saranno accettati depositi in digitale a mano il cui peso risulti, all’atto della consegna, inferiore a 30 Mbyte.

 

La ricevuta di consegna della mail PEC varrà agli effetti di legge

 

In caso di richiesta di integrazione della documentazione depositata l’utente dovrà provvedervi entro 10 giorni lavorativi e l’avvenuto deposito sarà da considerarsi privo di efficacia fino a integrazione avvenuta

 

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, i seguenti numeri telefonici:

 

06 6710 3350 - 06 6710 71916 - 06 6710 71930 - 06 6710 2812- 06 6710 73204 

 

Altre notizie sulla Legge 10/91:

La legge 10/91 è una legge della Repubblica Italiana. S'intitola "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

 

Nasce con l'intento di razionalizzare l'uso dell'energia per il riscaldamento; nonostante già negli anni ottanta ci fossero linee di pensiero che convergevano verso questa direzione, questa è la prima legge che mette una pietra miliare su quella che sarà in futuro tutta la politica del risparmio energetico. La legge è la n. 10 del 9 gennaio 1991 ed è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale G.U. 16 gennaio 1991, n. 13.

 

Questa legge (come la legge 46/90 sostituita dal DM 37/2008[1]) si propone di regolamentare il settore termotecnico.

 

Nel contesto di un piano energetico nazionale, il legislatore comincia a dividere l'Italia per aree geografiche, in zone climatiche classificandole con periodi precisi di esercizio (A, B, C, D, E, F): ogni periodo prevede determinate temperature. Le zone climatiche sono classificate anche in base alle velocità dei venti, con coefficienti di esposizione.

 

Il DPR 412/93 e il DPR 551/99 sono due decreti che regolamentano l'attuazione di questa legge e disciplinano i vari calcoli, tra cui quello del FEN (fabbisogno energetico normalizzato), facendo riferimento a molte norme UNI, tra cui UNI 5364, UNI 8065, UNI 9182, UNI CIG 7129 etc.

 

In particolare :
UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione. Generalità, classificazione e requisisti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura";
UNI 8364 "Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione";
UNI 10339 "Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti" e "Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura";
UNI 10348 "Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo".

 

La legge propone un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale di un edificio in cui vi sono apporti di calore e dispersioni di calore: la loro somma algebrica rappresenta il bilancio energetico. Per far sì che questo bilancio sia attivo (cioè l'interno dell'edificio sia più caldo dell'esterno) è necessario spendere dell'energia (primaria) per ottenere una determinata temperatura prefissata (21 °C).

 

La legge impone anche la verifica della "tenuta" dell'isolamento di pareti e tetto al fine di non disperdere calore inutilmente: l'obiettivo è proprio quello di mantenere il più possibile il calore senza disperderlo, per risparmiare energia.
Un ulteriore punto in cui la legge è molto rigorosa è il rendimento: al di sotto di certi valori non avviene il risparmio energetico prefissato.


La legge 10/91 impone di redigere a cura di un professionista una relazione tecnica da depositare nel comune dove ha sede l'edificio in quattro copie (una di solito viene restituita timbrata). Sono soggette tutte le abitazioni; per quelle di nuova costruzione la relazione va redatta e consegnata prima dell'avvio dei lavori di costruzione.

 

Nel 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, è stato emanato il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192 che pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/m2•anno. Tale decreto rende ancora più rigida la redazione delle relazione tecnica da depositare in comune prevista dalla legge 10-91 poiché i calcoli si dovranno fare anche per il periodo estivo; con questa legge comincia a nascere l'idea di edificio certificato sotto il profilo energetico.(ad Es.come gli Elettrodomestici)

 

A partire dal 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo n.311 contenente disposizioni correttive ed integrative al Dlgs n. 192

 

Scarica il testo della legge in fomato.pdf

 

Normativa di riferimento

1. Legge 5 marzo 1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti

2. DPR 6 dicembre 1991 n.447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46

3. D.M. 13 dicembre 1993 - Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991 n.10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

4. Legge 9 gennaio 1991 n.10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

5. DPR 26 agosto 1993 n. 412 - regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 10/91

6. DPR 21 dicembre 1999 n.551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia

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