DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento

Descrizione del Servizio

La  legge 22 dicembre 2017 n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio u.s., recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2  e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Nell’ambito della sopracitata legge, l’art. 4 stabilisce al comma 1 che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento, di seguito per brevità denominate DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Il sopracitato art. 4 precisa inoltre che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, …omissis .

Con riferimento alla relativa procedura si precisa che:

a) l’ufficio di stato civile è legittimato a ricevere le DAT esclusivamente da cittadini residenti in Roma Capitale;


b) la DAT deve essere consegnata personalmente dal disponente, che deve essere maggiorenne, e deve recare la sua firma autografa;


c) l’ufficiale non partecipa alla redazione delle disposizioni né deve fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, deve solo verificare i presupposti della consegna, come indicati ai punti a) e b), e ricevere la DAT;


d) ai sensi dell’art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 della L. 129/2017, nella DAT potrà essere indicato un fiduciario, che deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, che accetterà la nomina mediante la sottoscrizione della DAT medesima oppure con atto successivo, che viene allegato alla DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia della DAT, in tal caso il disponente dovrà presentare all’atto di deposito della DAT un’ulteriore copia. La nomina del fiduciario potrà avvenire anche in un momento successivo al deposito; per tale evenienza disponente e fiduciario dovranno presentarsi allo stesso ufficio dove è stata registrata la DAT per sottoscrivere il modulo di nomina, che dovrà essere allegato alla DAT già depositata.  Nel caso il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso lo sportello municipale, la dichiarazione di accettazione della nomina, sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, potrà essere consegnata dal disponente purché corredata di copia del documento d’identità del fiduciario;


e) il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;


f) senza un’esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti;


g) l’incarico al fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento dal disponente, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;


h) le DAT presentate saranno registrate in un ordinato elenco cronologico e sarà assicurata la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;


i) della DAT presentata sarà rilasciata formale ricevuta con l’indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, data, firma e timbro dell’ufficio. Tale numero di ricevuta potrà essere apposto anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata, trattenendo però l’originale, nonché sulla copia da rilasciare all’eventuale fiduciario;


j) le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

I cittadini residenti in Roma Capitale, interessati alla dichiarazione, potranno depositare la propria DAT a far data dal 1° luglio 2018 presso uno dei 15 Municipi (a prescindere dallo specifico domicilio di residenza territoriale), che dovrà essere  consegnata in busta aperta in modo che sia possibile verificare la presenza in calce della firma autografa del dichiarante.

Le eventuali variazioni alla DAT o la revoca devono essere presentate nel Municipio dove è depositata la DAT originaria.

Per tale deposito il cittadino utilizzerà la modulistica, reperibile nella sezione Modulistica  o presso gli Uffici Municipali, che prevede:

1. la richiesta di deposito, modifica o revoca della DAT da parte dei cittadini residenti;  
2. la richiesta di revoca o modifica di DAT, depositate in precedenza presso altri comuni, da parte di cittadini che hanno effettuato il cambio di residenza in Roma;
3. l’accettazione dell’incarico di fiduciario;
4. la nomina del fiduciario;
5. la revoca dell’incarico di fiduciario;
6. l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le DAT gestita dal Ministero della Salute.

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