Autenticazioni e legalizzazioni

Autenticazione della firma

Consiste nell'attestazione dell’autenticità della firma, in calce ad una istanza da produrre a soggetti privati o  a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Possono essere autenticate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze da produrre a soggetti privati.

Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori/concessionari di pubblico servizio non è prevista l’autentica di firma. Queste ultime vanno presentate e firmate dall’interessato direttamente presso l’ufficio che deve riceverle, previa identificazione tramite un documento valido, oppure datate, firmate e spedite all’ufficio preposto via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato munito di delega, unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni ai fini dell’assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, non è soggetta ad autenticazione.

Il cittadino straniero può dichiarare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. In caso di minori o incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore, con documento d’identità valido. 

Per gravi e comprovati motivi (malattia, invalidità ecc.), l’autenticazione della firma (ad esempio, nel caso di delega per la riscossione della pensione) può avvenire presso il domicilio del cittadino. La persona interessata dovrà attestare, con idonea certificazione, l’impossibilità ad allontanarsi dal domicilio e di essere in grado di intendere e di volere.

L’incaricato del Sindaco non è un notaio, può autenticare la firma soltanto in atti le cui conseguenze sono previste dalla legge: non rientra nelle sue competenze l’autentica della firma sulle espressioni di volontà, quali ad es. disposizioni testamentarie e rinunce, atti e negozi tra privati, ad eccezione di espressioni di volontà che possano essere ricomprese in istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione, di quelle previste per legge (es. atti per i quali il codice di procedura penale prevede l’autenticazione di firma da parte del pubblico ufficiale, quietanze, liberatorie per assegni richiamati o protestati, dichiarazioni di vendita di beni mobili registrati).

L’incaricato del Sindaco non autentica sottoscrizioni di dichiarazioni in lingua straniera. La firma degli ufficiali d’anagrafe e di stato civile e incaricati del Sindaco per certificati, estratti, autentiche di firma da far valere all’estero (anche davanti ad un’Autorità consolare straniera presente sul territorio italiano), deve essere legalizzata presso la Prefettura di Roma.

La legalizzazione delle firme dei notai, funzionari di cancelleria e ufficiali giudiziari rientra nella competenza della Procura della Repubblica.

 

Documentazione:

Per i cittadini italiani: documento di identità in corso di validità

Per i cittadini stranieri: il passaporto ed il permesso di soggiorno;

Per i cittadini comunitari: l’attestato di soggiorno, unitamente al passaporto o altro documento di identità valido.

Tempi di risposta:  a vista.

Costo del servizio:

Marca da € 16,00 (da acquistare presso le tabaccherie) e pagamento € 0,52 presso il Municipio.  Nei casi in cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi Tab. Allegato B del Decreto Presidente Repubblica n. 642 del 26/10/72, è previsto il solo pagamento di € 0,26 presso il Municipio.

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