Autorizzazione spettacolo viaggiante

Descrizione e destinatari

Si definiscono attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337, e sono disciplinate dal R.D. 18/06/1931, n. 773 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 675/1940, n.635).

Il Decreto 18/05/2007 del Ministero dell'Interno ha stabilito una specifica normativa sulla sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante, prevedendo per ogni nuova attività, prima della sua posa in esercizio, una procedura di registrazione presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore, a seguito della quale verrà rilasciato un codice identificativo. Tale procedura deve essere effettuata, per Roma Capitale, presso il Dipartimento Cultura (https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-attivita-culturali.page) e solo dopo il completamento di tale procedura potrà essere presentata al Municipio domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi del T.U.L.P.S..

Può presentare istanza la persona interessata, purché maggiorenne, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 11 T.U.L.P.S., ed in regola con i collaudi e i codici identificativi dei manufatti d’attrazione.

 

Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie