Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (P.A.M.A.)

Cos'è il P.A.M.A./P.U.A. 

Il PAMA, così come definito all’art.79 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore generale di Roma Capitale del 12 febbraio 2008, ha le finalità, i contenuti e gli effetti del “Piano di utilizzazione aziendale” PUA, di cui all’art. 57, LR n. 38/1999.

la Legge Regionale del Lazio n. 38/99 e s. m. i., per gli interventi di miglioramento fondiario in zona agricola necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività, prevede la presentazione di un piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.), nel caso si debba andare in deroga alle prescrizioni relative al lotto minimo e alle dimensioni degli annessi agricoli.

Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti;  

b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli di cui all’articolo 55, comma 6, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; 

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli di cui all’articolo 55, comma 6 e comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale;  

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 6  e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a);

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo.” (Art. 57 comma 2)

Commissione Agraria

I P.A.M.A./P.U.A. devono essere sottoposti al preventivo parere di una Commissione all'uopo nominata per l'esame e la valutazione dei progetti, così come previsto dalla L.R. del Lazio n. 38/99 art. 57 comma 2.

La Legge regionale n.12 del 10 agosto 2016, ha modificato l’art.57 comma 2 della L.R. del Lazion.38/99, cambiando il nome della Commissione PAMA in “Commissione Agraria”. 

La Commissione deve esprimere un parere preventivo agro-economico sui progetti PAMA/PUA, presentati per la realizzazione del miglioramento fondiario e della attivazione dell’agriturismo ove previsto per legge.

La Commissione esprime altresì il suo parere di competenza agraria, attraverso la verifica ai sensi dell’art. 57, L.R.38/99, c. 6, l. a, b, c, d, e, f, g - sulle istanze di Autorizzazione Unica o di Permesso di Costruire, all’interno di una Conferenza di Servizi.

A cosa è finalizzato il P.A.M.A./P.U.A.

Il Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo è un Piano di iniziativa privata o eventualmente anche pubblica ed è strumento di ammodernamento aziendale e di gestione agricola del territorio e finalizzato a:

a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente;

b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;

c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all’agricoltura;

d) favorire il rilancio e l’efficienza delle unità produttive;

e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola.”

Chi può presentare il P.A.M.A./P.U.A.

L’Imprenditore Agricolo Professionale così come indicato all’art.1 comma 3 lettere a, b, c del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo del 2004 o da un Coltivatore Diretto (art.57, comma 1 della L.R. n. 38/99).

Modalità di presentazione

Le richieste di PAMA/PUA vanno presentate esclusivamente sulla modulistica di riferimento che va inoltrata obbligatoriamente via PEC all’indirizzo del  Dipartimento Tutela Ambientale: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it.

Per la corretta redazione della Relazione agroeconomica l’ufficio ha prodotto una “Guida Relazione Agro-economica P.A.M.A./P.U.A.” scaricabile nella sezione Modulistica.

Presentazione istanza P.A.M.A.

 - diritti di istruttoria € 100,00

Modalità di pagamento

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli Enti Locali". Applicazione dell'art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale (Protocollo N. 8601 del 24/06/2010) recepito con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28/07/2010.

Il pagamento va effettuato tramite il Nodo PagoPA, collegandosi al seguente link: Roma Capitale | Sito Istituzionale | Servizio Riscossione Reversali (comune.roma.it).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regionale n.38 del 22 dicembre 1999

Norme sul governo del territorio

Legge Regionale n. 14 del 02 novembre 2006

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Regolamento Regionale n. 29 del 1 dicembre 2017

Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni

Regolamento Regionale n.1 del 5 gennaio 2018

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).

 

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