Comunicazione produzione e utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole

In relazione all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, le aziende, ad eccezione di quelle che producono e/o utilizzano un quantitativo inferiore a kg. 3000/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento, fanno pervenire al comune o ai comuni in cui ricadono i terreni interessati dalle attività di produzione, stoccaggio e spandimento, apposite comunicazioni, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle relative attività, nelle seguenti forme:

A) Forma completa, nel caso in cui l’azienda produce e/o utilizza una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 6.000 Kg/anno comprendente anche i dati dell’eventuale utilizzazione di acque reflue;

B) Forma semplificata, nel caso in cui l’azienda produce e/o utilizza acque reflue e/o una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 3000 Kg/anno e fino a 6000 Kg/anno.

 

La comunicazione ha validità di cinque anni, fermo restando l’obbligo di dare informazioni scritte al comune o ai comuni interessati:

a) tempestivamente in merito ad eventuali variazioni dei dati identificativi dell’azienda o del suo legale rappresentante e dei dati identificativi dell’azienda o delle aziende alle quali gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue sono eventualmente ceduti;

b) tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla data della variazione, delle variazioni riguardanti la consistenza dell’allevamento, la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, le caratteristiche delle acque reflue di cui al punto 4 del paragrafo 3.2 dell’allegato A, lo stoccaggio, il tipo di avvicendamento colturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) o nel piano di fertilizzazione di cui all’articolo 4, nonché i terreni destinati all’utilizzazione agronomica, allegando una planimetria aggiornata.

 

In deroga a quanto previsto al comma 5, le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA o del piano di fertilizzazione hanno la medesima durata dei piani stessi e comunque non superiore a cinque anni.

I comuni redigono,  entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all’annualità precedente, l’elenco delle comunicazioni e delle informazioni pervenute e lo trasmettono, in forma cartacea e digitale, alla Regione ed alle province competenti ai fini delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

 

Attenzione: prima di fruire del servizio leggere l’Informativa sulla Privacy presente nel box Allegati

 

Ti potrebbe interessare anche
Link esterni
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie