Concessione agevolazioni fiscali U.M.A. - Utenti motori agricoli

Descrizione del servizio

Descrizione del servizio

Procedimento volto all'assegnazione di quote di carburante acquistabile in regime di agevolazioni fiscali da utilizzare nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica, nonché al rilascio del libretto di controllo per la verifica dei consumi.

Il termine di adozione del provvedimento finale (determinazione dirigenziale di autorizzazione/diniego all'acquisto agevolato di gasolio) è di 30 giorni.

 

In tema di carburanti agricoli non vi sono novità nella Legge di stabilità 2017. Rimane pertanto confermata la riduzione del 23% prevista dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1 comma 384, che andrà applicata con le consuete modalità.

 

Si comunica che, in virtù della L. n. 190 del 23/12/2014, art. 1 comma 384, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002, sono ridotti del 23 per cento (invece del 5% originariamente previsto dalla l. 228/2012, modificato al 15% dalla l. 147/2013). Tutti i comuni capofila sono tenuti tassativamente ad adeguare di conseguenza le assegnazioni alle ditte richiedenti, sia conto proprio che conto terzi.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

- in caso di emanazione di provvedimento di diniego del rilascio del titolo autorizzativo, proposizione ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla notifica o conoscenza dell'atto, ai sensi del dgls. 02.07.2010, n. 104: in alternativa al ricorso al T.A.R. Lazio, proposizione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

 - in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, proposizione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R. Lazio di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

- in caso di inerzia del soggetto tenuto ad adottare nei termini il provvedimento finale, attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della Legge 07.08.1990, n. 241 (vedi apposita sezione del portale di Roma Capitale)

- in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, istanza al T.A.R. Lazio per risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1, Legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 30 e 133 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

- in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, richiesta di un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, azionando il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 28, c. 2, Legge 09.08.2013, n. 98, e dell'art. 2-bis, c. 1-bis, Legge 07.08.1990, n. 241 succ. modifiche.

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